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Novità Iva
27 Marzo 2015

Depositi Iva: l’Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti sulla disciplina

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Nella Circolare n. 12 del 24 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alla disciplina dei depositi Iva.

In primo luogo, nelle premesse della Circolare, l’Agenzia ha affermato che i depositi Iva agevolano gli scambi di beni in ambito intracomunitario, dando la possibilità di trasferire la merce da un Paese all’altro senza dover assoggettare ad imposta i singoli passaggi del trasferimento.

E’ stato ricordato che la disciplina dei depositi Iva è contenuta nell’articolo 50-bis del Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993, introdotto dalla Legge n. 28 del 18 febbraio 1997.

Lo scopo principale di tale disciplina è quello di evitare che i beni comunitari siano sottoposti ad un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello previsto per i beni provenienti da Paesi terzi.

La disciplina prevede principalmente che, nel caso delle operazioni effettuate mediante l’introduzione dei beni nel deposito, l’Iva venga assolta dall’acquirente finale soltanto al momento dell’estrazione dei beni dal deposito.

Nelle premesse della Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato anche che la disciplina dei depositi Iva è stata integrata dall’articolo 34, comma 44, del Decreto Legge n. 179 del 2012, che prevede in alcuni casi l’applicazione del regime del deposito Iva anche nel caso in cui le merci vengano prese in consegna dal depositario e siano custodite in spazi limitrofi al deposito, senza che i beni siano introdotti fisicamente nel deposito.

Inoltre, è stato chiarito che nella Circolare sono state riepilogate le questioni interpretative relative alla disciplina dei depositi Iva, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, del 17 luglio 2014. Per il resto, si è rinviato alla disciplina doganale ed alla relativa prassi, date le connessioni che sussistono tra la regolamentazione dei depositi Iva e quella dei depositi doganali.

La Circolare è suddivisa in dodici paragrafi.

Dopo le premesse (primo paragrafo), vi è un secondo paragrafo dedicato alla definizione dei depositi Iva. I depositi Iva, in particolare, sono definiti come quei luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano nei quali viene introdotta la merce, vi staziona e poi viene estratta. Dal punto di vista fiscale, come anticipato, l’introduzione dei beni nei depositi Iva permette che l’imposta venga assolta dall’acquirente finale soltanto al momento dell’estrazione, mediante il meccanismo dell’inversione contabile.

Nel terzo paragrafo, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito ai beni che possono essere immessi nei depositi Iva.

Il quarto paragrafo della Circolare riguarda, poi, i soggetti abilitati alla gestione dei depositi.

Nel quinto paragrafo, l’Agenzia delle Entrate si è occupata delle operazioni che possono essere oggetto dell’agevolazione. Le operazioni in questione sono state distinte in quelle che presuppongono una contestuale introduzione fisica dei beni nei depositi e quelle che sono eseguite su beni che già si trovano nei depositi.

Il sesto paragrafo è dedicato all’immissione dei beni nel deposito, mentre il settimo paragrafo riguarda le modalità di estrazione dei beni dal deposito.

L’Agenzia delle Entrate si è occupata anche delle questioni relative ai contratti di consignment stock (paragrafo ottavo), alla base imponibile dell’Iva (paragrafo nono), ai soggetti depositari (paragrafo decimo), al controllo sulla gestione dei depositi (paragrafo undicesimo).

Infine, l’ultimo paragrafo della Circolare è stato destinato ai chiarimenti relativi all’irregolare introduzione dei beni nei depositi Iva, soprattutto alla luce della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

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