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Novità Iva
8 Settembre 2017

Compensazione crediti Iva e apposizione visto di conformità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Con la Risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alla compensazione dei crediti Iva infrannuali ed all’apposizione del visto di conformità in caso di compensazioni di importo superiore a 5.000 Euro annui, alla luce delle novità introdotte con la Manovra Correttiva del 2017.

Il primo chiarimento che è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate riguarda la necessità di apporre il visto di conformità sul modello Iva TR soltanto al momento dell’effettuazione della compensazione del credito oltre il limite previsto dalla normativa o già dal momento della presentazione del modello, a prescindere dall’utilizzo effettivo del credito.

L’Agenzia delle Entrate ha, dapprima, ricordato che il visto di conformità non è necessario né per le istanze di rimborso del credito Iva infrannuale, né per le istanze di compensazione di crediti Iva di importo inferiore o pari a 5.000 Euro annui. Se il credito Iva infrannuale che si vuole utilizzare in compensazione è di importo superiore a 5.000 Euro annui, il visto di conformità dovrà comunque essere apposto sull’istanza di compensazione, indipendentemente dal successivo effettivo utilizzo in compensazione del credito.

L’Agenzia delle Entrate ha voluto evidenziare, a tal proposito, la differenza tra i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale ed i crediti indicati nell’istanza infrannuale di compensazione. Nel primo caso (dichiarazione annuale), la dichiarazione deve essere sempre presentata e, al momento della presentazione, il contribuente potrebbe non sapere se il credito indicato nella dichiarazione verrà poi utilizzato in detrazione nell’ambito delle liquidazioni periodiche Iva (“compensazione interna”) oppure verrà utilizzato in detrazione rispetto ad altre imposte (“compensazione esterna”). Se il credito verrà utilizzato in compensazione esterna, sarà necessario integrare eventualmente la dichiarazione con il visto di conformità. L’istanza infrannuale, invece, è presentata dal contribuente spontaneamente ed il credito in essa indicato può essere destinato soltanto a rimborso o in compensazione.

Qualora sia presentato un modello Iva TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 Euro, senza che sia stato apposto il visto di conformità, il credito potrà essere utilizzato in misura inferiore a tale limite. Se, invece, il contribuente decide di compensare l’intero importo indicato nel modello, dovrà presentare un modello Iva TR integrativo provvisto di visto di conformità.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite dei 5.000 Euro annui, per la verifica della necessità o meno del visto di conformità, deve essere calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti, e non dei crediti effettivamente utilizzati. Coerentemente con quanto precisato, l’importo indicato nell’istanza relativa al primo trimestre del 2017 concorre alla determinazione del limite dei 5.000 Euro annui, anche se non utilizzato effettivamente in compensazione.

Un ultimo quesito è stato sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’apposizione del visto di conformità, ossia la possibilità che tale visto sia apposto dai dipendenti delle società di servizi che abbiano i requisiti previsti dalla normativa, anche se non esercitino in proprio l’attività professionale e, quindi, siano privi di partita Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha osservato che, per quanto riguarda l’attività di apposizione del visto di conformità, la normativa si limita a prescrivere l’iscrizione dei soggetti abilitati negli albi indicati, senza che sia richiesto l’ulteriore requisito dell’esercizio della professione come lavoro autonomo. Del resto, è espressamente previsto che il visto di conformità possa essere apposto dai responsabili dei Centri di Assistenza Fiscale, iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, anche se assunti con contratto di lavoro subordinato.

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