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Novità Iva
26 Luglio 2014

Cessioni intracomunitarie: i chiarimenti su come fornire la prova della fuoriuscita di un’imbarcazione dall’Italia

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Nella Risoluzione n. 71 del 24 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello relativa alla prova che deve essere fornita riguardo alla fuoriuscita dal territorio italiano dei beni, in caso di cessione intracomunitaria (e, quindi, di non imponibilità ai fini Iva dell’operazione).

In particolare, l’istanza è stata presentata da una società di leasing che si occupa della vendita di imbarcazioni da diporto usate a clienti residenti in Italia ed all’estero. La questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda, più specificamente, la vendita di una di tali imbarcazioni ad un soggetto passivo Iva francese.

Il trasferimento in territorio francese verrà effettuato a cura del cessionario, via mare, autonomamente, e non sarà attestato da nessun documento di trasporto.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che nel nostro ordinamento manca una norma che stabilisca quali documenti siano idonei a dimostrare l’avvenuto trasferimento del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’Unione Europea. Al vuoto normativo, supplisce la prassi amministrativa.

L’istante aveva indicato una procedura che, secondo il suo parere, se rispettata in tutte le sue fasi, avrebbe potuto dimostrare la fuoriuscita dell’imbarcazione dal territorio italiano. Tra le diverse fasi di tale procedura, vi era, in particolare, la dismissione della bandiera italiana con la cancellazione dell’imbarcazione dal registro italiano delle unità da diporto.

Ma l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che tale attività non dimostra che l’imbarcazione è effettivamente uscita dalle acque italiane per dirigersi verso la Francia.

Sarà, invece, necessario, a tale scopo, esibire tale documentazione:

– fattura di vendita dell’imbarcazione;

– documentazione bancaria dalla quale risulti la riscossione delle somme in relazione all’operazione effettuata;

– contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti dai quali ha avuto origine la cessione intracomunitaria;

– documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra il cedente ed il cessionario;

– documento dal quale risulti la cancellazione da parte del cedente dell’imbarcazione dal registro italiano;

– documento dal quale risulti l’avvenuta iscrizione dell’imbarcazione nel registro francese;

– elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, data la natura del bene ceduto e la circostanza che tale bene è stato trasportato a cura del cessionario, oltre alla documentazione suddetta, dovrà essere fornita anche, in sostituzione del documento di trasporto, una dichiarazione del cessionario, corredata da idonea documentazione (ad esempio, dal contratto di ormeggio stipulato con il porto di destinazione), che attesti che l’imbarcazione è stata condotta da un porto italiano ad un porto francese.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’applicazione del regime di non imponibilità alla cessione comporta l’obbligo per il cedente di osservare un comportamento diligente in relazione all’operazione posta in essere.

In particolare, secondo la richiamata giurisprudenza della Cassazione in materia, il cedente deve verificare, con la diligenza dell’operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte.

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