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Novità Iva
31 Marzo 2017

Cessione del credito Iva a garanzia di un finanziamento: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha trattato, nella Risoluzione n. 39 del 28 marzo 2017, alcune questioni relative alla cessione del credito Iva a scopo di garanzia di somme concesse in finanziamento dalla cessionaria al contribuente-cedente ed alla eventuale successiva rinuncia al credito medesimo da parte della cessionaria, dovuta all’estinzione da parte del cedente del finanziamento.

Il quesito che è stato oggetto di richiesta di consulenza giuridica da parte di un ufficio territoriale dell’Amministrazione finanziaria riguarda:

  • la possibilità di qualificare gli atti in questione come atti di cessione del credito Iva opponibili nei confronti dell’Amministrazione finanziaria-debitrice;
  • la possibilità di riconoscere come valida la clausola inserita in tali atti di cessione nella quale è previsto il consenso della parte cessionaria al pagamento da parte dell’Amministrazione finanziaria delle somme erogate a titolo di rimborso Iva direttamente sul conto della parte cedente;
  • gli effetti della rinuncia a tali cessioni da parte della cessionaria rispetto all’Amministrazione finanziaria.

Secondo l’istante:

  • gli atti in questione possono essere qualificati quali atti di cessione e, se notificati all’Amministrazione finanziaria, sono opponibili a quest’ultima. La cessione, pertanto, ha pieni effetti ed il rimborso Iva dovrà essere erogato in favore della cessionaria;
  • la clausola che prevede il versamento delle somme rimborsate sul conto del cedente deve ritenersi valida, trattandosi semplicemente di una clausola che indica le modalità di incasso. La titolarità del rimborso Iva rimane della cessionaria;
  • gli atti di rinuncia alla cessione del credito Iva da parte della cessionaria non producono nessun effetto nei confronti del debitore – Amministrazione finanziaria, sia perché non redatti nella stessa forma dell’atto di cessione (ossia la scrittura privata autenticata), sia perché comporterebbero una seconda cessione del credito, vietata dalle norme di legge (il cessionario del credito tributario non può, infatti, cedere a sua volta il credito oggetto della cessione). Il rimborso Iva, pertanto, nonostante la rinuncia da parte della cessionaria, deve continuare ad essere erogato in favore della cessionaria medesima.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che gli atti sottoposti alla sua attenzione si configurano come veri e propri contratti di cessione del credito a scopo di garanzia. La cessione del credito, in questi casi, è collegata ad un contratto di finanziamento che lega la cessionaria al cedente. La garanzia si realizza tramite il trasferimento a titolo gratuito del credito Iva, che viene ritrasferito automaticamente al cedente in caso di adempimento del contratto di finanziamento.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, risposto ai quesiti che le sono stati posti, in primo luogo, affermando che tali cessioni del credito Iva notificate all’Amministrazione finanziaria sono pienamente opponibili nei confronti di quest’ultima.

Inoltre, la clausola del contratto di cessione che prevede il versamento del rimborso sul conto della cedente deve ritenersi valida ed efficace anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Del resto, tale clausola rientra nella fisiologia del contratto di cessione che prevede l’automatico ritrasferimento del credito Iva al cedente qualora vi sia stato l’adempimento del contratto di finanziamento.

Riguardo al terzo quesito, l’Agenzia delle Entrate non ha condiviso la soluzione raggiunta dall’istante. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, non si tratta di una rinuncia vera e propria al credito, ma piuttosto di una comunicazione all’Amministrazione finanziaria dell’avvenuta risoluzione del contratto di cessione del credito Iva, a seguito dell’adempimento da parte del cedente delle obbligazioni del contratto di finanziamento.

La comunicazione in questione è espressamente disciplinata dalle parti nel contratto di cessione. Infatti, in una clausola del contratto medesimo, è previsto che, in caso di risoluzione automatica della cessione, su richiesta ed a spese del cedente, la cessionaria provvederà a comunicare, con le adeguate formalità, l’avvenuta risoluzione. In questo modo, non si realizza una nuova cessione del credito, ma la perdita di efficacia della precedente cessione con conseguente ritrasferimento della titolarità del credito al cedente originario.

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, concluso che qualora venga comunicata all’Amministrazione finanziaria la “rinuncia” alla cessione del credito Iva da parte della cessionaria, il rimborso dovrà essere erogato in favore del cedente e non della cessionaria. La “rinuncia”, come del resto la cessione del credito Iva, deve, però, risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria mediante notifica.

Nella diversa ipotesi, prevista degli stessi contratti di cessione sottoposti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si abbia la cessione del contratto di finanziamento ad un soggetto terzo con la conseguente automatica cessione del credito Iva, si avrà, invece, una vera e propria seconda cessione del credito che non potrà, quindi, produrre effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

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