Con Sentenza 29
aprile 2010, n. C-230/08, la Corte di Giustizia
UE ha stabilito che, nel caso in cui le merci introdotte
irregolarmente nel territorio della Comunità europea vengano distrutte
prima del superamento della dogana, l'importazione non si considera avvenuta e,
pertanto, non sono dovuti dazi, accise ed IVA.
Il caso specifico riguardava la scoperta di alcune
operazioni di contrabbando di sigarette intercettate in dogana ed avviate alla
distruzione, per le quali la società garante del trasporto riteneva infondata la
pretesa di tributi connessi all'importazione, in quanto le merci non sono mai
effettivamente entrate nel territorio della Comunità.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 7.5.2010
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