Con Sentenza 22/10/2009, causa C-242/08, la Corte di
Giustizia Ue ha stabilito che la cessione di contratti costituisce, ai
fini IVA, prestazione di servizi e non cessione di beni.
La questione riguarda il regime di IVA da applicare alla
cessione di una società comunitaria di contratti di
riassicurazione ad una società residente in Svizzera. Secondo quanto
osservato dalla Corte di Giustizia i contratti di riassicurazione vita non
possono essere identificati come beni materiali ai sensi dell'art. 5, VI
Direttiva, ma vanno considerati come prestazioni di servizi ai sensi dell'art.
6, VI Direttiva.
Inoltre, tale cessione non può essere qualificata assicurativa o
finanziaria, né ai fini dell'esenzione né ai fini della territorialità.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 23.10.2009
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati
direttamente alla vostra mail, acquisti la