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Novità Iva
26 Novembre 2011

Soggetto non residente operante prima con identificazione diretta e poi con stabile organizzazione: le regole per il recupero del credito Iva.

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Nella Risoluzione n. 108 del 24 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla questione della possibilità per un soggetto non residente in Italia che, nel corso del medesimo anno, ha operato prima con l’identificazione diretta e poi mediante stabile organizzazione, di recuperare il credito Iva maturato durante il periodo nel quale operava con l’identificazione diretta nelle liquidazioni periodiche della stabile organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del luglio 2009 e delle conseguenti modifiche introdotte nella nostra normativa, ha riconosciuto che la stabile organizzazione in Italia di una società comunitaria ha il diritto di recuperare, tramite la detrazione (evitando, così, la procedura di rimborso), il credito Iva relativo alle operazioni effettuate con la partita Iva di identificazione diretta successivamente cessata. E lo stesso ragionamento vale qualora il soggetto non residente abbia operato prima tramite rappresentante fiscale.

Riguardo agli adempimenti dichiarativi da osservare, la situazione in questione è stata assimilata ad un’operazione straordinaria di trasformazione. Quindi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora la trasformazione da partita Iva con identificazione diretta a stabile organizzazione, sia avvenuta prima della data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno solare precedente alla trasformazione stessa, la stabile organizzazione dovrà presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno della trasformazione per conto della posizione da identificazione diretta. Dovranno essere indicati nel riquadro “contribuente” i dati relativi al soggetto non residente e nel riquadro “dichiarante” i dati della stabile organizzazione, riportando il codice carica “9”.

La stabile organizzazione dovrà, inoltre, presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno nel quale è avvenuta la trasformazione, indicando tutte le operazioni riferibili sia all’attività svolta, in quell’anno, dall’organizzazione medesima, sia all’attività svolta dalla posizione di identificazione diretta nella parte dell’anno precedente al momento di efficacia della trasformazione.   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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