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Novità Iva
4 Giugno 2011

Obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ai tremila Euro: l’Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti.

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Con la Circolare n. 24 del 30 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardo alle modalità di applicazione del nuovo adempimento, introdotto dall’articolo 21 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ai 3.000 Euro.

L’Agenzia ha precisato che sono obbligati alla comunicazione in questione anche i soggetti in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali per le operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari, i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ed i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali.

Inoltre, è stato nuovamente affermato che devono essere oggetto della comunicazione solo le operazioni rilevanti ai fini Iva. Sono, quindi, escluse le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva perché prive di uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).

Sono, poi, esonerati dall’obbligo di comunicazione coloro che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi. L’esclusione, però, non opera qualora, nel corso dell’anno, il regime cessi di avere efficacia. In questo caso, il contribuente è tenuto ad effettuare la comunicazione per tutte le operazioni che superano la soglia che sono state poste in essere a decorrere dalla data nella quale sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime fiscale semplificato.

E’ stato, altresì, precisato dall’Agenzia delle Entrate che non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale, non risultano rilevanti in Italia.

Sono, invece, oggetto di comunicazione le operazioni soggette al regime del margine e quelle soggette al regime del reverse charge.

E’ stato ricordato, inoltre, che, per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e tutti gli altri contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, la comunicazione deve essere effettuata soltanto quando i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare sono di importo complessivo non inferiore ai 3.000 Euro. Per i contratti tra loro collegati, bisogna, invece, considerare, ai fini della verifica del superamento della soglia, l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti, sempre nell’anno solare.

Lo stesso discorso vale per le operazioni di importo unitario pari o superiore al limite nelle quali il pagamento sia frazionato, ad esempio in un acconto ed un saldo.

Nella Circolare è stato, altresì, ricordato che, per le operazioni relative all’anno d’imposta 2010, è prevista l’esclusione dalla comunicazione sia per le operazioni con fatturazione di importo inferiore ai 25.000 Euro, sia per le operazioni di qualsiasi importo che non sono soggette a fatturazione. Il termine entro il quale deve essere trasmessa la comunicazione è il 31 ottobre 2011.

Ancora, non devono essere inserite nella comunicazione le informazioni relative alle importazioni, alle esportazioni soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici con sede nei Paesi black list  (per le quali è già previsto un obbligo di comunicazione telematica), alle operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, alle operazioni effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva se il pagamento dei corrispettivi è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.

Sono, inoltre, escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto già oggetto di monitoraggio.

Ulteriori precisazioni sono state fornite riguardo agli elementi da indicare nella comunicazione.

E’ stato, infine, ricordato che l’adempimento ha cadenza annuale e deve essere assolto normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno d’imposta precedente. Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente può, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine, presentare una nuova comunicazione con la quale rettificare o integrare la precedente, senza che venga applicata alcuna sanzione. Successivamente è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

Riguardo alle sanzioni, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’omessa trasmissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 Euro.

    

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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