Con Circolare 2 novembre 2004, n. 43, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ambito delle prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare, l’esenzione IVA è applicabile anche alle prestazioni rese da soggetti terzi sulla base di appalti, convenzioni e contratti.
In precedenti orientamenti, tale esenzione era stata invece limitata alle sole prestazioni rese direttamente dagli organismi ed enti agevolati.
Fonte: www.seac.it