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Novità Iva
7 Gennaio 2011

Chiarimenti sul trattamento ai fini Iva del trasporto di beni da un Paese dell’UE ad un Paese extra UE senza passaggio attraverso l’Italia.

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Con la Risoluzione n. 134 del 20 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle prestazioni collegate alle esportazioni di beni da uno Stato membro dell’Unione Europea ad un Paese situato al di fuori dell’UE.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha, con tale Risoluzione, risposto al quesito posto da una società italiana che vende all’ingrosso materiali lapidei, acquistando tali beni da un fornitore operante in uno Stato dell’Unione Europea e cedendoli, poi, a soggetti residenti in un Paese extracomunitario, ossia l’Arabia Saudita. Nell’ambito di tale attività, la società istante conferisce ad un agente l’incarico di provvedere alla spedizione della merce, tramite nave, dal Paese membro del fornitore al Paese extracomunitario, senza passare per l’Italia. Si tratta di un mandato senza rappresentanza. In forza di tale rapporto, le prestazioni rese dal mandatario al mandante hanno la stessa natura giuridica delle prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante.

Pertanto, l’Agenzia evidenzia come anche nei rapporti tra l’istante e l’agente si possa parlare di prestazioni di trasporto di beni.

La prestazione di trasporto dei beni è, inoltre, collegata ad una cessione all’esportazione. Sono cessioni all’esportazione, infatti, le “cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità” (art. 146, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CEE). Gode, quindi, del regime agevolato previsto dall’art. 9, primo comma, n. 2, del DPR n. 633 del 1972, che considera non imponibili i trasporti relativi a beni in esportazione.

Riguardo all’obbligo di autofatturazione, l’Agenzia precisa che questo sussiste per il committente nazionale, anche se l’operazione non è imponibile, a meno che il prestatore sia residente nel territorio dello Stato. In quest’ultimo caso si applicano, infatti, le regole ordinarie in tema di fatturazione.    

Infine, l’obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat non sussiste in quanto non sussiste per le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato nel quale è stabilito il destinatario.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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