NULL
Novità Iva
16 Febbraio 2013

Cessione della testata giornalistica: si tratta di un’ordinaria cessione di beni soggetta ad Iva.

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 1102 del 17 gennaio 2013, si è pronunciata riguardo ad una scrittura privata registrata dalle parti come cessione di ramo d’azienda, con la quale erano stati ceduti una testata giornalistica ed alcuni mobili d’ufficio. La cedente aveva, poi, rilevato in locazione dalla cessionaria la testata giornalistica medesima ed i beni strumentali.

L’Agenzia delle Entrate riteneva che con l’operazione in questione era stata posta in essere un’ordinaria cessione di beni, e non l’ipotizzata cessione di ramo d’azienda (assoggettata ad imposta di registro proporzionale), ed aveva, quindi, recuperato, con un atto di rettifica, l’importo corrispondente all’Iva evasa.

La cedente aveva proposto ricorso avverso l’atto dell’Amministrazione finanziaria, ricorso che era stato accolto sia in primo, che in secondo grado. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale aveva motivato la propria decisione sulla base della constatazione che la cessione posta in essere dalla contribuente, riguardando beni aziendali aventi carattere organico e unitario e, dunque, idonei all’esercizio dell’impresa giornalistica, doveva considerarsi “cessione di ramo d’azienda”, non soggetta ad Iva.

L’Agenzia delle Entrate, in sede di impugnazione in Cassazione, aveva censurato la sentenza d’appello, sostenendo, in particolare, che la cessione da parte della contribuente di un segno distintivo, quale la testata giornalistica, e di alcuni modesti arredi, essendo questo insieme insufficiente ad assicurare la prosecuzione produttiva da parte della società cessionaria, non valeva a configurare una cessione d’azienda. Si trattava, invece, di una mera cessione di beni e servizi.

La Suprema Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il motivo posto dall’Agenzia delle Entrate a fondamento del ricorso in Cassazione. Nella Sentenza del 17 gennaio 2013, in particolare, viene detto che la testata, quale segno distintivo della pubblicazione periodica, costituisce solo un elemento dell’azienda giornalistica. Essa, afferma la Corte di Cassazione, essendo un bene immateriale, non può dare luogo di per sé stessa ad un trasferimento d’azienda.

Ancora, la testata può essere equiparata al marchio, la cui cessione costituisce prestazione di servizi assoggettata ad Iva.

“Solo quando sussiste una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio dell’impresa, si deve ravvisare una cessione d’azienda […] soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione di singoli beni (materiali o immateriali), inidonei di per sé a integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere assoggettata ad Iva”.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto