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Novità Irpef - Ires
27 Febbraio 2015

Visto di conformità sulla dichiarazione 730 e sulle altre dichiarazioni: tutti i chiarimenti sugli adempimenti e le responsabilità

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 7 del 26 febbraio 2015, ha fornito dei chiarimenti in merito alle modifiche introdotte con il “Decreto semplificazioni” (Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014) riguardo al visto di conformità.

In primo luogo, nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, per poter ottenere l’autorizzazione all’apposizione del visto, devono presentare, alla Direzione regionale territorialmente competente in base al domicilio fiscale, una preventiva comunicazione con l’indicazione dei dati personali e dei luoghi nei quali è esercitata l’attività, insieme alla documentazione indicata nel Decreto Ministeriale del 1999 che regola la facoltà di rilasciare il visto di conformità.

In particolare, la documentazione necessaria è costituita da:

– copia integrale della polizza assicurativa;

– dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;

– dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti: non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali e comunali; non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca nei cinque anni precedenti.

Il professionista potrà rilasciare il visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione, ferma restando la verifica da parte della Direzione regionale della sussistenza di tutti i requisiti.

Riguardo ai professionisti che possono essere legittimati a rilasciare il visto di conformità, nella Circolare è precisato che si tratta degli iscritti:

– all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

– all’albo dei consulenti del lavoro;

– ai ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, saranno consultabili i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto di conformità, con espressa indicazione dell’abilitazione all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni 730, del luogo di svolgimento dell’attività, dell’eventuale svolgimento dell’attività in forma associata o dell’utilizzo di società di servizi.

Nella Circolare, è stato precisato che l’attività di assistenza fiscale e di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione 730 è comunque riservata agli iscritti all’albo dei commercialisti e degli esperti contabili ed all’albo dei consulenti del lavoro.

Per l’attività di assistenza fiscale relativa alle dichiarazioni 730, il professionista non può avvalersi di una società di servizi.

Riguardo agli adempimenti che devono essere osservati dai Caf, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il “Decreto semplificazioni” ha, in parte, modificato la normativa in materia ed ha rinviato ai chiarimenti già forniti con la Circolare n. 31 del 2014.

L’Agenzia ha, inoltre, precisato che i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese sono soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti Iva e sulle dichiarazioni Iva, ai fini dei rimborsi annuali e trimestrali.

Nella Circolare, è stato evidenziato che il “Decreto semplificazioni” ha introdotto alcune novità riguardo alla polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale.

Riguardo ai controlli che devono essere effettuati dai soggetti che appongono il visto di conformità, nella Circolare, è stato ricordato che le verifiche non comportano valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione e nella richiesta di rimborso Iva infrannuale alla relativa documentazione ed all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività d’impresa esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, ed ai dati riguardanti i compensi e le somme corrisposti in qualità di sostituto d’imposta.

Alcune precisazioni sono state fornite riguardo agli adempimenti che devono essere osservati dai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità con riferimento ai diversi modelli dichiarativi e, in particolare, al modello 730, alla dichiarazione Iva ed alle richieste di rimborso Iva infrannuale, alle altre dichiarazioni reddituali diverse dal modello 730, alla dichiarazione Irap ed alla dichiarazione del sostituto d’imposta.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il “Decreto semplificazioni” ha introdotto diverse modifiche riguardo ai controlli che devono essere effettuati dall’Amministrazione finanziaria, modifiche che entrano in vigore a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2015.

La richiesta di chiarimenti e di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni ed ai controlli riguardo alla correttezza del visto di conformità, dovrà essere inviata dall’Agenzia medesima, per via telematica, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione oggetto del controllo.

La richiesta in questione, inoltre, verrà inviata non più al contribuente, ma al Caf ed al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità. Tali soggetti dovranno provvedere alla trasmissione telematica dei documenti e dei chiarimenti richiesti entro sessanta giorni, e non più entro trenta giorni dalla richiesta.

L’esito del controllo verrà, poi, comunicato al Caf ed al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista. Nella comunicazione dovranno essere indicati i motivi per i quali è avvenuta la rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione, così da permettere ai soggetti predetti di fornire, entro sessanta giorni, ulteriori chiarimenti o documentazione.

Nella Circolare, sono state illustrate anche le novità riguardanti la responsabilità dei Caf e dei professionisti che rilasciano il visto di conformità.

E’ stato ricordato che, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia stata accettata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta, senza che siano state apportate delle modifiche, è escluso il controllo formale a carico del contribuente per i dati relativi agli oneri comunicati da terzi all’Agenzia delle Entrate. Sono comunque soggette a controllo le condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni ed agevolazioni.

Inoltre, in questa ipotesi, non vengono effettuati i controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori a 4.000 Euro, in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative alla precedente dichiarazione.

Se, invece, la dichiarazione è presentata dal contribuente direttamente o dal sostituto d’imposta, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il controllo formale sarà eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione.

Se, inoltre, la dichiarazione è presentata tramite un Caf o un professionista abilitato, con o senza inserimento di modifiche, verrà regolarmente eseguito il controllo formale nei confronti dei soggetti che hanno apposto il visto di conformità, anche con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi. Il controllo relativo al contribuente è limitato alle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni ed agevolazioni.

I Caf ed i professionisti abilitati saranno responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità. In caso di visto infedele, i Caf ed i professionisti abilitati dovranno versare un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30 %, che sarebbe stata richiesta al contribuente, ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Come precisato nella Circolare, la responsabilità è, invece, esclusa qualora l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, fornito ulteriori precisazioni riguardo alla nuova disciplina delle sanzioni.

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