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Novità Irpef - Ires
14 Luglio 2017

Utili, dividendi e plusvalenze: nuove percentuali di concorso al reddito complessivo

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Con un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2017, sono state rideterminate le percentuali di concorso al reddito complessivo di utili, dividendi e plusvalenze, a seguito delle novità introdotte con la Legge di Stabilità per il 2016.

In particolare, il Decreto Ministeriale prevede che:

  • gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’Ires ed i proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti previsti dall’articolo 44, comma 2, lettera a), ed all’articolo 109, comma 9, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 % del loro ammontare.
  • gli utili percepiti dagli enti non commerciali formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 % del loro ammontare.
  • gli utili percepiti dagli enti non commerciali formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26 % del loro ammontare.
  • a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o dall’ente partecipato fino all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007 e, poi, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
  • l’ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla società o dall’ente partecipato nel corso del periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ed i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione devono essere indicati nel “prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS della dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Nella certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati devono essere indicati separatamente gli utili ed i proventi equiparati maturati nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e quelli maturati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  • le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 41,86 % del loro ammontare. La stessa percentuale vale per la determinazione della quota delle minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.
  • le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 % del loro ammontare. Rimane valida la percentuale del 49,72 %, invece, per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a partire da tale data.
  • le regole relative alla rideterminazione della quota esente delle plusvalenze non trovano applicazione con riferimento ai soggetti previsti dall’articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ossia le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice residenti in Italia.

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