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Novità Irpef - Ires
5 Febbraio 2016

Trasmissione delle spese sanitarie da parte degli operatori del settore: le risposte alle domande più frequenti

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Sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti relative alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

In primo luogo, è stato ricordato che l’obbligo di trasmettere i dati in questione riguarda quest’anno (con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel 2015) tutte le strutture sanitarie accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale ed i medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri. I dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2016 e negli anni successivi dovranno essere trasmessi anche dalle altre strutture sanitarie.

Devono essere inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative ed a carattere peritale che siano state rilasciate a persone fisiche, anche se non gravate dall’Iva.

In caso di studio associato, il medico rappresentante potrà inviare i documenti fiscali per conto dello studio associato, indicando la partita Iva dello studio medesimo.

Tra i chiarimenti forniti, evidenziamo la risposta ad un quesito relativo ai medici privi di partita Iva che svolgono esclusivamente prestazioni occasionali. Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2015, tali medici non dovranno comunicare nulla. A partire dalle prestazioni erogate nel 2016, invece, anche tali medici dovranno effettuare la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria.

Non vanno comunicate le spese per le prestazioni sanitarie per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente. Si tratta, infatti, di un elemento essenziale ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

E’ stato, inoltre, chiarito che i destinatari delle prestazioni sanitarie hanno il diritto di opporsi oralmente alla trasmissione dei dati relativi alle spese da loro sostenute. Non devono firmare dichiarazioni o comunicazioni. Semplicemente, l’erogatore della prestazione sanitaria dovrà annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale da consegnare al paziente una frase nella quale si dà atto dell’opposizione (“Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 31 luglio 2015”).

Vale il criterio di cassa. Quindi, ai fini della trasmissione delle spese sanitarie, occorre considerare la data del pagamento, anche se differente da quella indicata in fattura. Quest’anno, ad esempio, non dovranno essere trasmesse le fatture emesse nel 2015, ma pagate nel 2016.

Quest’anno, infine, sono tenuti ad effettuare la comunicazione delle spese sanitarie le strutture ed i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica (come parafarmacie e rivenditori di articoli sanitari) o che effettuano prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (come odontotecnici, ottici, podologi, fisioterapisti, psicologi, nutrizionisti) soltanto se accreditati. Per le prestazioni erogate a partire dal 2016, invece, dovranno comunicare le spese sanitarie anche i soggetti in questione che non siano accreditati, ma comunque autorizzati all’erogazione dei servizi sanitari.

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