In un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2017, sono stati delineati i caratteri del regime premiale previsto, anche per quest’anno, per i contribuenti soggetti agli studi di settore.
Deve trattarsi di contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore che risultino essere congrui, anche per effetto dell’adeguamento, e coerenti agli indicatori previsti dai Decreti di approvazione degli studi di settore medesimi. In particolare:
- la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio di settore applicabile;
- nel caso in cui i contribuenti conseguano sia redditi di impresa che redditi da lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore deve valere per entrambe le categorie di reddito;
- la congruità e la coerenza deve sussistere per tutti gli studi di settore applicabili;
- i contribuenti devono aver regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
In un allegato al Provvedimento, sono specificati gli studi di settore la cui applicazione permette, quest’anno, l’accesso al regime premiale. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali studi di settore rappresentano l’80 % del totale.
Gli indicatori di coerenza che risultano rilevanti ai fini del regime premiale sono, invece, riportati in un secondo allegato al Provvedimento, distinti secondo le seguenti tipologie:
- efficienza e produttività del fattore lavoro;
- efficienza e produttività del fattore capitale;
- efficienza di gestione delle scorte;
- redditività;
- struttura.
Ricordiamo che il regime premiale in questione consiste:
- nella preclusione degli accertamenti analitico-presuntivi;
- nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, tranne nei casi di violazione che comporti l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000;
- nell’ammissibilità della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Con il medesimo Provvedimento, sono state, infine, approvate una serie di modifiche ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il 2016.