L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 68 del 4 agosto 2016, si è occupata di una questione di particolare interesse: la detraibilità delle spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, alla luce delle novità introdotte con la Legge di riforma n. 107 del 13 luglio 2015.
In particolare, colui che ha presentato l’interpello all’Agenzia delle Entrate ha posto l’attenzione sui dubbi relativi alla detraibilità, in base alla nuova disciplina in materia, delle spese della mensa scolastica e delle spese per alcuni servizi scolastici integrativi (assistenza al pranzo, pre-scuola, post-scuola, trasporto scolastico).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- le spese per la mensa scolastica sono detraibili anche quando il servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola;
- non è necessario, ai fini della detraibilità fiscale delle relative spese, che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, dal momento che tale servizio è di per sé previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- sono detraibili anche le spese per l’assistenza al pasto, il pre-scuola ed il post-scuola, in quanto servizi strettamente collegati alla frequenza scolastica;
- non sono, invece, detraibili le spese per il servizio di trasporto scolastico. L’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, ha evidenziato che qualora tali spese fossero riconosciute come detraibili vi sarebbe una discriminazione rispetto a coloro che si avvalgono dei mezzi pubblici per recarsi a scuola e non beneficiano di alcuna agevolazione.