Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 14 aprile 2016, sono stati forniti alcuni chiarimenti riguardo ai professionisti che esercitano l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una società tra professionisti. In particolare, i dubbi riguardano la possibilità per tali professionisti di rilasciare il visto di conformità per le dichiarazioni dei redditi, utilizzando la partita Iva della società tra professionisti, qualora sia abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’abilitazione alla trasmissione telematica è già riconosciuta alle associazioni professionali ed alle società semplici costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni, così come alle società commerciali di servizi contabili.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, non vi sono elementi che permettano di differenziare le società tra professionisti dalle società commerciali di servizi contabili. In più, nelle società tra professionisti il requisito della qualificazione professionale risulta maggiormente rafforzato rispetto alle società commerciali di servizi contabili, dal momento che le società tra professionisti sono costituite da professionisti iscritti ad albi, ordini e collegi (gli eventuali altri soci sono ammessi soltanto per prestazioni non professionali) che, per numero e partecipazione al capitale sociale, devono rappresentare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni sociali.
Quindi, anche alle società tra professionisti può essere riconosciuta l’abilitazione alla trasmissione telematica. Di conseguenza, i professionisti che ne fanno parte possono ottenere l’abilitazione al rilascio del visto di conformità e possono, a tale scopo, utilizzare la partita Iva della società tra professionisti abilitata.