NULL
Novità Irpef - Ires
13 Maggio 2017

Società di persone in liquidazione nel 2016: ecco come esercitare l’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla corretta applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016 in tema di assegnazione e cessione dei beni ai soci alle società di persone poste in liquidazione nel 2016.

Si ricorda che la Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto la possibilità per le società di provvedere, entro il 30 settembre 2016, ad assegnare o cedere ai soci beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività dell’impresa, applicando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8 % o del 10,5 % in caso di società considerate come non operative.

Con riferimento alle società di persone, anche esse, in caso di periodo d’imposta chiusosi prima del 31 dicembre 2016, devono presentare la dichiarazione dei redditi in forma unificata utilizzando il modello dichiarativo dell’anno precedente. Quindi, le società di persone poste in liquidazione nel corso del 2016 devono compilare, per il periodo di quell’anno anteriore alla liquidazione, il modello Unico SP 2016 approvato nel 2016.

La questione che si presenta è che in tale modello, al quadro RQ, non è prevista la sezione per indicare i dati dell’assegnazione/cessione agevolata e della relativa imposta sostitutiva. A tal proposito, si ricorda che l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci si perfeziona proprio con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni oggetto dell’operazione e dell’imposta sostitutiva versata.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 54 del 2 maggio 2017, ha precisato che, ai fini del valido esercizio dell’opzione, non rileva la circostanza che il modello della dichiarazione da presentare non contenga lo spazio per l’indicazione dei valori dei beni assegnati o ceduti e dell’imposta sostitutiva. Dal momento che il modello della dichiarazione non consente tale indicazione, i dati in questione dovranno essere forniti soltanto se richiesti dall’Amministrazione finanziaria.

Nel caso specifico potrà trovare applicazione il principio generale del comportamento concludente.

Quindi, l’esercizio dell’opzione si intenderà come validamente effettuato qualora siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e, nei tempi richiesti dalla normativa, sia stata pagata l’imposta sostitutiva dovuta.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti interessati da tale specifica problematica potranno comunque redigere un prospetto di raccordo, nel quale saranno indicati i dati relativi ai beni ceduti o assegnati ed all’imposta sostitutiva dovuta per la definizione dell’operazione. Tale documento potrà essere inviato all’ufficio competente per territorio oppure potrà essere conservato ed eventualmente esibito su richiesta degli organi di controllo.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto