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10 Aprile 2015

Se il cittadino iscritto all’AIRE ha gli affetti in Italia, ma lavora a tempo pieno all’estero, non può essere tassato in Italia

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015, si è pronunciata riguardo alla legittimità di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti di un cittadino italiano iscritto all’AIRE dal 1978 e residente in Svizzera, per l’omessa dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo (in particolare, si trattava di compensi ricevuti quale amministratore unico di una società a responsabilità limitata).

Il contribuente aveva proposto ricorso contro l’avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale gli aveva dato ragione. Secondo la Commissione, infatti, non era più possibile considerarlo cittadino italiano.

L’Agenzia delle Entrate, da parte sua, aveva sostenuto, nel procedimento di appello, che l’accertamento era legittimo, in quanto i cittadini italiani, anche se cancellati dall’anagrafe della popolazione residente, se trasferiti in uno Stato con regime fiscale privilegiato, si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria che, nel caso di specie, secondo l’Agenzia, non era stata fornita.

La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la pronuncia di primo grado. Secondo la CTR, infatti, il contribuente aveva fornito la prova idonea a vincere la presunzione suddetta, in quanto, dal 1976, era cittadino elvetico con passaporto svizzero; risiedeva in Svizzera e qui svolgeva la propria attività di lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno (orario di otto ore giornaliere); in Italia, aveva soltanto un immobile locato ad uso archivio.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, impugnato la pronuncia della Commissione Regionale in Cassazione, facendo rilevare soprattutto che la Commissione medesima non aveva correttamente valutato la rilevanza dei legami affettivi e personali del contribuente per il riconoscimento della sua residenza in Italia ai fini fiscali. I Giudici di secondo grado, inoltre, avrebbero preso in considerazione soltanto le prove fornite dal contribuente.

La Corte di Cassazione non ha ritenuto fondate le ragioni esposte dall’Agenzia delle Entrate. La Cassazione ha, in primo luogo, ricordato che i criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall’articolo 2 del D.P.R. n. 917 del 1986, secondo il quale, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, si trovino in una delle seguenti condizioni (tra loro alternative):

– sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

– hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del Codice Civile;

– hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del Codice Civile.

La Cassazione ha, inoltre, ricordato il comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR, secondo il quale si considerano residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato.

La prova contraria riguarderà l’esistenza all’estero del centro dei propri interessi, ossia del luogo nel quale la gestione di tali interessi viene esercitata abitualmente, in modo riconoscibile dai terzi.

Le relazioni affettive e familiari, contrariamente a quanto sostenuto nel caso di specie dall’Agenzia delle Entrate, non hanno una rilevanza prioritaria ai fini della prova della residenza fiscale. Rilevano, infatti, soltanto unitamente ad altri elementi di prova che attestino univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

Secondo la Cassazione, quindi, la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente motivato la propria decisione, dando rilevanza prevalente ad alcuni elementi decisivi ai fini di superare la presunzione riguardo all’esistenza ancora in Italia della residenza fiscale del contribuente, emigrato in un Paese estero con regime di fiscalità privilegiata.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato, pertanto, respinto.

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