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6 Giugno 2014

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni: tutti i chiarimenti in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 13 del 4 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili  internazionali nella redazione del bilancio.

Nella Circolare è stato individuato con precisione l’ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina. Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione ed al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Per effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo.

Nella Circolare, è stato, altresì, precisato che i beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore soltanto se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012.

I beni concessi in locazione finanziaria devono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie e, pertanto, non possono essere rivalutati da parte del concedente.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad individuare con precisione anche l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Possono effettuare la rivalutazione i soggetti che esercitano attività d’impresa, comprese le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti riguardo alle modalità della rivalutazione. In tale sede è stato precisato che qualunque sia il metodo adottato, il limite massimo della rivalutazione è rappresentato dal valore economico del bene.

Qualora si intenda rivalutare sia il fabbricato che l’area sottostante o di pertinenza occorre necessariamente individuare dei valori distinti di rivalutazione riferibili rispettivamente al fabbricato ed all’area, in quanto tali beni sono classificati in categorie omogenee differenti.

Ancora, nella Circolare è stato precisato che è consentita una rivalutazione che si attesti ad un livello intermedio compreso tra il valore economico del bene e quello di libro risultante dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, a condizione che sia adottato un criterio uniforme per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

Inoltre, secondo quanto ricordato dall’Agenzia delle Entrate, la rivalutazione richiede una serie di adempimenti a carico degli amministratori e dei sindaci, i quali devono indicare nelle relazioni al bilancio i criteri utilizzati per rivalutare le varie categorie di beni e devono attestare che il valore rivalutato iscritto in bilancio non eccede il valore attribuibile ai beni in base ai criteri previsti dalla normativa.

Gli amministratori devono anche annotare la rivalutazione effettuata nell’inventario e nella nota integrativa del bilancio e devono indicare nell’inventario il costo originario del bene rivalutato e le precedenti rivalutazioni eventualmente effettuate in base a precedenti leggi speciali.

Ancora, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare in commento, si è soffermata sulla disciplina del saldo attivo di rivalutazione, sulla rivalutazione con riferimento alle diverse categorie omogenee (beni immobili, beni mobili registrati, beni materiali ammortizzabili, beni a deducibilità limitata e ad uso promiscuo, beni immateriali, azioni e quote), sugli effetti fiscali della rivalutazione.

Sotto quest’ultimo aspetto, si ricorda che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e delle eventuali addizionali.

Non è consentito, quindi, effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, ossia senza il versamento dell’imposta sostitutiva.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti proprio riguardo alla disciplina di tale imposta sostitutiva, così come riguardo all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione ed alla disciplina del riallineamento per le imprese non IAS/IFRS e per le imprese IAS/IFRS.

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