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Novità Irpef - Ires
7 Novembre 2015

Rimborsi chilometrici per trasferte: chiarimenti sulla tassazione

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Nella Risoluzione n. 92 del 30 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, riguardo alla tassazione del reddito di lavoro dipendente in caso di rimborsi chilometrici per trasferte al di fuori del territorio comunale.

In particolare, la società istante svolge attività assicurativa e riassicurativa attraverso una rete di agenzie poste su tutto il territorio nazionale. Alcuni suoi dipendenti svolgono frequentemente le proprie mansioni in trasferta, al di fuori del territorio del Comune nel quale è situata la sede di lavoro di assegnazione, ed utilizzano per tali trasferte la propria autovettura personale, partendo dalla propria abitazione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività, in base al quale costituiscono reddito tutte le somme che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro.

La tassazione delle indennità e dei rimborsi spese percepiti per le trasferte al di fuori del territorio del Comune può avvenire secondo tre diversi sistemi, a seconda del tipo di rimborso.

I rimborsi chilometrici erogati per trasferte al di fuori del territorio comunale, però, sono esenti da imposizione, se l’ammontare è calcolato in base alle tabelle ACI, tenendo conto della percorrenza, del tipo di automezzo usato dal dipendente e del costo chilometrico collegato al tipo di autovettura. Il datore di lavoro dovrà conservare la documentazione relativa a tali elementi.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che se la distanza che il dipendente deve percorrere per raggiungere il luogo della trasferta partendo dalla propria abitazione è inferiore rispetto alla distanza che dovrebbe percorrere per raggiungere il medesimo luogo dalla sede di servizio, il minore importo del rimborso chilometrico, calcolato in base alla tabelle ACI, dovrà essere considerato come non imponibile.

Se, invece, la distanza che il dipendente deve percorrere dalla propria abitazione è maggiore e, quindi, spetta al dipendente un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello che gli verrebbe riconosciuto se raggiungesse la sede della trasferta partendo dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile.

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