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Novità Irpef - Ires
29 Aprile 2016

Riammissione alla rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento: tutte le modalità per beneficiarne

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Nella Circolare n. 13 del 22 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità ed i termini per poter beneficiare della riammissione al pagamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento per adesione o acquiescenza.

La Legge di Stabilità per il 2016, infatti, ha previsto la possibilità di essere riammessi al pagamento rateale per i contribuenti decaduti da tale rateazione nei tre anni precedenti al 15 ottobre 2015.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio, la riammissione alla rateazione è prevista, come precisato nella Circolare, in favore dei contribuenti che:

  • hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento;
  • hanno optato per il pagamento rateale;
  • sono decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo aver pagato la prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze. In particolare, la decadenza si deve essere verificata a seguito del mancato pagamento integrale di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

La riammissione alla rateazione, quindi, non riguarda gli altri istituti deflattivi del contenzioso, come la conciliazione e la mediazione.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, inoltre, il beneficio della rateazione trova applicazione quando:

  • la decadenza si è verificata nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, quindi nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2012 ed il 15 ottobre 2015;
  • le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza dalla rateazione sono dovute a titolo di imposte dirette. La riammissione alla rateazione, quindi, riguarda soltanto le somme dovute a titolo di Irpef, Ires, addizionali ed Irap, non anche l’Iva o le altre imposte.

Nel secondo paragrafo della Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha, poi, spiegato il procedimento che occorre seguire per la riammissione alla rateazione.

In primo luogo, i contribuenti devono provvedere a versare, entro il 31 maggio 2016, la prima delle rate scadute, ossia la rata dell’originario piano di rateazione il cui mancato o non integrale versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione.

Il versamento deve avvenire tramite modello F24, compilato con i medesimi codici tributo utilizzati per il versamento delle rate del precedente piano di rateazione. Nella Circolare. sono fornite ulteriori indicazioni specifiche riguardo alla determinazione dell’importo da versare.

Una volta effettuato il primo versamento, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione copia della quietanza di pagamento nei dieci giorni successivi. La trasmissione può avvenire tramite consegna diretta all’Ufficio competente oppure tramite posta elettronica ordinaria o certificata.

Una volta ricevuta la quietanza di pagamento, l’Amministrazione finanziaria provvede a sospendere i carichi eventualmente iscritti a ruolo. Quindi, ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati. Verrà, quindi, fornito al contribuente un nuovo piano rateale con tutti gli importi da versare.

Infine, soltanto a seguito dell’integrale versamento di tutte le rate residue del nuovo piano di rateazione, verrà revocata la sospensione dei carichi iscritti a ruolo disposta inizialmente e si procederà agli sgravi degli stessi carichi iscritti a ruolo. Invece, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive del nuovo piano di rateazione determinerà la definitiva decadenza dal beneficio della rateazione. In questo caso, la sospensione sarà revocata al fine di riprendere la riscossione coattiva.

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