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8 Aprile 2016

Regime forfetario: tutti i chiarimenti sulla sua applicazione e sulle recenti modifiche

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 10 del 4 aprile 2016, ha fornito diverse indicazioni e chiarimenti riguardo alle modalità di applicazione del “regime forfetario”, introdotto con la Legge di Stabilità per il 2015 e recentemente modificato dalla Legge di Stabilità per il 2016.

Nella Circolare sono trattati i seguenti argomenti:

  • l’applicazione del regime forfetario;
  • la disapplicazione del regime forfetario;
  • le caratteristiche del regime forfetario;
  • le agevolazioni per i soggetti che iniziano una nuova attività;
  • le sanzioni.

Il regime forfetario è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale e che sono in possesso di determinati requisiti e non incorrono in determinate cause di esclusione. Possono accedervi anche i soggetti che sono già in attività. Il regime non è legato ad un numero di anni di attività o ad una particolare età anagrafica.

Possono accedere al regime i soggetti che, nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. La soglia è stata innalzata per diverse attività a partire dal 1° gennaio 2016. Ad esempio, per coloro che esercitano attività professionali, il limite è stato elevato da 15.000 Euro a 30.000 Euro. Quando il contribuente esercita più attività, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna attività. Per la verifica dell’eventuale superamento del limite, occorre considerare il regime applicato nell’anno di riferimento. Quindi, ad esempio, se si applicava il regime ordinario, l’ammontare dei ricavi conseguiti dovrà essere determinato applicando il criterio di competenza, mentre se si applicava il regime fiscale di vantaggio, bisognerà determinare l’ammontare dei ricavi applicando il criterio di cassa.
  • hanno sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori.
  • hanno beni strumentali di un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superiore, alla data di chiusura dell’esercizio, a 20.000 Euro. Non concorrono alla determinazione di tale limite i beni immobili, comunque acquisiti, anche se detenuti in locazione, che siano destinati all’esercizio dell’impresa, arte o professione. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’attività e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del limite nella misura del 50 % e si presumono ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata, come autovetture, ciclomotori e telefoni. Non concorrono, invece, alla determinazione del limite in questione i beni strumentali all’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa che abbiano un costo unitario inferiore a 516,45 Euro.
  • hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo non superiore a 30.000 Euro (per coloro che hanno avuto accesso al regime forfetario nel 2016). In precedenza, potevano accedere al regime soltanto coloro che avevano conseguito redditi per l’attività d’impresa, arte o professione prevalenti rispetto ai redditi di lavoro dipendente o assimilati eventualmente percepiti.

Non possono, invece, accedere al regime forfetario coloro che, nell’anno di riferimento:

  • si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito. Ad esempio, non sono compatibili con il regime forfetario i regimi speciali Iva riguardanti l’attività dell’agricoltura, la vendita di sali e tabacchi, l’editoria, le agenzie di viaggi e turismo, l’agriturismo. Il regime forfetario è anche incompatibile con il regime di tassazione agevolata previsto per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli (cosiddetto “Patent Box”);
  • sono soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno Stato dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 % del reddito complessivamente prodotto;
  • sono soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • sono soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali od a società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
  • hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 Euro (a partire dal 2016).

Quanto alle modalità di accesso al regime, i contribuenti già in attività non devono effettuare alcuna comunicazione né preventiva, né successiva. Se intendono usufruire del particolare regime contributivo previsto dalla normativa devono effettuare un’apposita comunicazione telematica all’INPS, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

I contribuenti che, invece, iniziano una nuova attività e presumono di rispettare i requisiti per l’accesso al regime forfetario, lo dovranno comunicare nella dichiarazione di inizio attività. L’omessa indicazione dell’intenzione di applicare il regime in questione non preclude l’accesso al regime, trattandosi di un regime naturale, ma è punibile con una sanzione amministrativa.

Infine, l’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza delle cause ostative deve essere effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi. Per il 2015, l’attestazione va effettuata barrando i campi 1 e 2 del rigo LM21 del modello Unico PF 2016.

Quanto alla disapplicazione del regime forfetario, questa può avvenire volontariamente in caso di opzione per il regime ordinario. L’opzione viene manifestata tramite comportamento concludente. Deve comunque essere comunicata nella dichiarazione annuale Iva (compilando il quadro VO) da presentare successivamente alla scelta. Se si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, si dovrà comunicare l’opzione presentando il quadro VO insieme alla dichiarazione dei redditi. La mancata comunicazione dell’opzione per il regime ordinario non fa venir meno gli effetti dell’opzione operata, ma è punibile con una sanzione amministrativa.

Contrariamente a quanto previsto dalla regola generale (esercizio dell’opzione vincolante per almeno un triennio), eccezionalmente i soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare tale scelta ed accedere al regime forfetario. Anche i soggetti che hanno optato, nel 2015, per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio possono revocare la scelta effettuata ed applicare il regime forfetario.

Inoltre, il regime forfetario viene meno nell’anno successivo a quello nel quale viene meno anche uno soltanto dei requisiti di accesso o si verifica una delle cause di esclusione.

Il passaggio in giudicato dell’avviso di accertamento che dimostra l’assenza delle condizioni previste per il regime forfetario o l’esistenza di una delle cause di esclusione dal regime determina l’uscita dal regime forfetario dal periodo successivo a quello accertato.

Nella Circolare, come anticipato, sono delineate, altresì, le caratteristiche del regime forfetario:

  • le semplificazioni e gli adempimenti ai fini Iva;
  • le semplificazioni e gli adempimenti ai fini delle imposte sui redditi;
  • la determinazione del reddito imponibile;
  • l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap (nella misura del 15 %).

L’Agenzia delle Entrate ha anche evidenziato le agevolazioni previste dalla Legge di Stabilità per il 2016 specificamente per i soggetti che iniziano una nuova attività. In particolare, dal 2016, il reddito è assoggettato all’imposta sostitutiva del 5 % per i primi 5 anni di attività. Inoltre, anche i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività avvalendosi del regime forfetario, per gli altri 4 anni potranno beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5 %. Per poter beneficiare di tale tassazione agevolata:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività svolta precedentemente consista nella pratica obbligatoria per l’esercizio dell’arte o della professione;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e dei compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti dalla normativa.

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