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11 Luglio 2014

Recupero del bonus di 80 Euro da parte dei datori di lavoro: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove regole

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Nella Circolare n. 22 dell’11 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate in sede di conversione all’articolo 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, con il quale è stato introdotto, per il 2014, il bonus di 80 Euro mensili in favore dei lavoratori dipendenti ed assimilati.

In particolare, la Legge di conversione (Legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2014) ha apportato una rilevante modifica riguardo alle modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta.

Ora le somme erogate possono essere recuperate mediante compensazione in F24.

Al recupero in questione, effettuato, come detto, mediante compensazione, non si deve applicare la limitazione prevista dall’articolo 31 del Decreto Legge n. 78 del 2010, in base al quale non è possibile la compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 Euro.

I sostituti d’imposta potranno utilizzare un importo corrispondente a quanto erogato ai lavoratori in compensazione del versamento di qualsiasi importo esposto nel modello F24, anche in sezioni diverse da quella “Erario”. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere comunque utilizzato per i successivi versamenti in F24.

Riguardo al codice tributo da indicare in F24, si ricorda che questo è stato istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 del 2014. Si tratta del codice “1655“. Deve essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento” devono essere inseriti il mese e l’anno nei quali è avvenuta l’erogazione del credito.

Nella Circolare, è chiarito che, per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del credito ai lavoratori, occorrerà fare riferimento al giorno nel quale è effettivamente avvenuta l’erogazione del credito che, generalmente, coincide con il giorno di pagamento delle retribuzioni.

Dovranno essere indicati il mese e l’anno predetti, anche qualora il credito erogato venga poi recuperato in compensazione nel 2015.

Inoltre, qualora il credito sia erogato ai lavoratori nel 2015, entro il 12 gennaio, in riferimento alla retribuzione per il mese di dicembre 2014, l’erogazione del credito si considererà avvenuta a dicembre del 2014.

Se il medesimo modello F24 viene utilizzato per recuperare importi relativi a crediti erogati ai lavoratori in differenti mesi, occorrerà distinguere in righe diverse gli importi relativi a ciascun mese.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha, infine, evidenziato che la nuova normativa continua a prevedere che le somme erogate da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici possano essere recuperate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

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