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Novità Irpef - Ires
23 Luglio 2016

Produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili: i chiarimenti sulla tassazione

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Nella Risoluzione n. 54 del 18 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale da applicare all’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e da fonti fotovoltaiche.

In base alla disciplina in materia, recentemente modificata dalla Legge di Stabilità per il 2016, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, costituiscono attività connesse all’attività agricola e si considerano produttive di reddito agrario.

La produzione oltre i predetti limiti è assoggettata a tassazione forfettaria: il reddito è determinato, ai fini Irpef ed Ires, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva, in relazione alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 %, fatta salva la possibilità di optare per la determinazione del reddito secondo le modalità ordinarie.

Per quanto riguarda la produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, nel caso in cui venga superato il limite suddetto, trova applicazione la nuova tassazione forfetaria purché siano anche rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale. Altrimenti, per la parte di reddito derivante dalla quantità di energia in eccesso, valgono le regole ordinarie in materia di redditi d’impresa.

Per quanto riguarda la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, la tassazione su base catastale (propria delle attività connesse all’agricoltura) trova applicazione esclusivamente nei limiti dei 2.400.000 kWh e purché ricorra il requisito della prevalenza delle attività agricole connesse. Il valore dei prodotti dell’attività deve essere, quindi, superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti da terzi. Eventualmente il confronto può essere effettuato tra l’energia derivante dai propri prodotti e l’energia derivante da prodotti acquistati da terzi.

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali oltre il limite suddetto deve essere assoggettata alla tassazione forfettaria se sussiste il requisito della prevalenza. Altrimenti, l’attività di produzione e cessione dell’energia elettrica e calorica viene assoggettata a tassazione secondo le regole ordinarie in tema di reddito d’impresa.

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