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26 Luglio 2014

Plusvalenza derivante dalla cessione di una licenza del taxi: l’atto di accertamento ai fini Irpef deve avere un fondamento giuridico

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Con la Sentenza n. 16836 del 24 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale con la quale era stato dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia medesima riguardo ad una plusvalenza, ai fini Irpef e relative addizionali, originata dalla cessione da parte del contribuente di una licenza del taxi del Comune di Roma.

Il contribuente contestava la tassabilità del corrispettivo percepito per la cessione, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito prevista dalla legge e non potendo, in particolare, equipararsi la cessione della licenza ad una cessione di azienda commerciale suscettibile di generare plusvalenza imponibile. La sua attività, infatti, non era, secondo il contribuente, qualificabile come esercizio di impresa, ma come lavoro dipendente, dal momento che la licenza, seppure di sua proprietà, era gestita dalla cooperativa, che raccoglieva gli incassi e provvedeva alla loro distribuzione tra i soci.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto l’infondatezza del motivo di ricorso dedotto dall’Amministrazione finanziaria riguardo alla parte della pronuncia impugnata nella quale veniva rilevata la mancanza di un riferimento normativo a fondamento dell’atto di accertamento, circostanza che ne determinava la nullità.

In tale sede, la Cassazione ha ricordato che, secondo propria giurisprudenza consolidata, l’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituendone imprescindibile requisito di legittimità.

Tali elementi devono sussistere per permettere al contribuente di conoscere la pretesa impositiva, in modo tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur. Tali elementi, inoltre, devono essere forniti non soltanto tempestivamente (e, quindi, essere contenuti sin dall’origine nell’atto di accertamento), ma anche con quel grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta all’interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato la mancata indicazione della norma violata, ma anche la carenza nell’atto di accertamento di qualsiasi criterio normativo idoneo a giustificare il provvedimento. L’atto dell’Amministrazione finanziaria risulta privo, quindi, delle “ragioni giuridiche” che costituiscono, come detto, requisito imprescindibile della motivazione.

Più in particolare, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria si è limitato ad affermare l’omessa indicazione di una plusvalenza che sarebbe derivata dalla cessione della licenza del taxi, senza precisare a quale delle ipotesi di “redditi diversi”, specificamente determinate nel TUIR, fosse riconducibile la cessione della licenza di taxi; omettendo, inoltre, di qualificare l’oggetto del negozio e di indicare se la cessione configurasse, o dovesse ritenersi equiparabile, alla cessione di azienda, e di effettuare alcun accertamento sulla natura dell’attività (imprenditoriale, autonoma o dipendente) svolta dal contribuente.

Inoltre, la Cassazione ha evidenziato come siano generici i criteri utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la determinazione presuntiva della plusvalenza. Non è stato, infatti, indicato alcun elemento concreto, riferibile alla specifica situazione del contribuente, in forza del quale poter desumere la congruità della determinazione della plusvalenza.

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