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15 Aprile 2016

Patent Box: tutti i chiarimenti sul nuovo regime di tassazione dei beni immateriali

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Nella Circolare n. 11 del 7 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo al regime del “Patent Box”.

Il regime in questione è stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015 ed è stato successivamente modificato dall’articolo 5 del Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015 e dall’articolo 1, comma 148, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per il 2016).

Già con il Decreto Ministeriale del 30 luglio 2015 sono state introdotte le disposizioni di attuazione di tale regime e, con la Circolare del 1° dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della relativa disciplina.

Nella prima parte della Circolare del 7 aprile 2016 sono state delineate le finalità delle nuove norme in materia. In particolare, il legislatore italiano, introducendo questo nuovo regime di tassazione agevolata, ha perseguito gli obiettivi di:

  • favorire la collocazione in Italia di beni immateriali detenuti attualmente all’estero da imprese italiane o estere;
  • favorire il mantenimento di beni immateriali in Italia, evitando che siano collocati all’estero;
  • favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del regime, i destinatari dell’agevolazione sono da individuarsi in tutti i soggetti titolari di redditi d’impresa. Non rilevano la natura giuridica, la dimensione ed il settore di appartenenza delle imprese.

Il “Patent Box” può trovare applicazione nei confronti di tutti i soggetti residenti in Italia, ma anche delle stabili organizzazioni di soggetti residenti in altri Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali vi sia un effettivo scambio di informazioni.

Non possono, invece, beneficiare del nuovo regime le imprese assoggettate alla procedura di fallimento, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ed alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (a meno che la procedura sia finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica).

Non possono essere assoggettate al regime del “Patent Box” le imprese che determinano il reddito secondo metodologie diverse da quella analitica (come le imprese che applicano il regime forfetario).

Coloro che esercitano l’opzione per il nuovo regime devono essere anche coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e che svolgono attività di ricerca e sviluppo in relazione ai beni medesimi.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, sono illustrate anche le modalità di accesso al regime del “Patent Box”.

L’opzione per la tassazione agevolata deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate per via telematica. Per i primi due periodi d’imposta (quindi, per il 2015 ed il 2016), la comunicazione deve essere effettuata tramite un apposito modello che deve essere inviato telematicamente, direttamente dal soggetto che esercita l’opzione o da un soggetto abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, entro il termine del periodo d’imposta nel quale ha inizio la tassazione agevolata.

L’esercizio dell’opzione, a partire dal 2017, invece, deve avvenire in sede di dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione medesima.

L’opzione ha una durata di cinque anni ed è irrevocabile. Inoltre, l’opzione per il regime del “Patent Box” è rinnovabile. Può essere esercitata anche per singoli beni immateriali, e non necessariamente per tutti i beni immateriali detenuti dall’impresa.

Nella Circolare, sono, altresì, inserite una serie di indicazioni riguardo alle modalità di presentazione dell’istanza di ruling, ossia dell’istanza per attivare la procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria volta alla definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito agevolabile. Si ricorda che le disposizioni che regolano l’accesso a tale procedura sono state emanate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015.

Se la presentazione dell’istanza di ruling è obbligatoria, l’opzione per il regime agevolato diviene efficace dall’anno di presentazione dell’istanza in questione. Se, invece, la presentazione dell’istanza di ruling è facoltativa, l’opzione è comunque efficace da quando viene esercitata, anche se non è stata presentata l’istanza di ruling. Il contribuente determinerà autonomamente l’ammontare del reddito agevolabile. Se, però, nel corso dei cinque anni di efficacia dell’opzione, il contribuente presenta l’istanza di ruling, occorrerà attendere la conclusione dell’accordo con l’Amministrazione finanziaria per determinare il reddito agevolabile.

Ulteriori indicazioni sono fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardo alle ipotesi di passaggio dal ruling obbligatorio al ruling facoltativo e viceversa.

Inoltre, nella Circolare, sono forniti chiarimenti riguardo agli effetti della sottoscrizione dell’accordo di ruling.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della nuova normativa, l’Agenzia delle Entrate ha dato una definizione dei beni immateriali che consentono alle imprese di accedere alla tassazione agevolata. Nei singoli paragrafi della Circolare sono illustrate le diverse tipologie di beni oggetto del regime opzionale:

  • il software protetto da copyright;
  • i brevetti industriali;
  • i marchi d’impresa;
  • i disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
  • le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali giuridicamente tutelabili.

Sono, invece, escluse dall’agevolazione (a seguito della modifica introdotta con la Legge di Stabilità per il 2016) le opere dell’ingegno come le opere letterarie, le opere scientifiche, le opere didattiche, i format radiotelevisivi, le opere fotografiche, le opere cinematografiche, le opere musicali e di scultura, i disegni e le opere di architettura.

Un intero paragrafo della Circolare è, inoltre, dedicato alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano anche:

  • il calcolo dell’agevolazione;
  • la determinazione del reddito agevolabile (in caso di utilizzo diretto, in caso di utilizzo indiretto, in caso di plusvalenze da cessione);
  • le metodologie, con particolare riferimento ai metodi per la determinazione del reddito attribuibile al bene immateriale (il metodo del confronto del prezzo, il metodo del Profit Split, gli altri metodi utilizzabili, i casi di utilizzo di più di un metodo);
  • l’oggetto dell’accordo preventivo;
  • il nexus ratio;
  • la tracciatura dei costi di ricerca;
  • la variazione in diminuzione;
  • le perdite da Patent Box;
  • le operazioni straordinarie.

Infine, nella seconda parte della Circolare, sono inseriti una serie di quesiti e di relative risposte in materia. I quesiti riguardano la determinazione del reddito agevolabile ed il calcolo del nexus ratio.

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