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3 Luglio 2016

Obbligazioni rimborsate dall’Argentina: le indicazioni sul trattamento fiscale da applicare

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 30 del 28 giugno 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile al rimborso delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina.

Nella Circolare, sono ricordate le vicende che hanno interessato le obbligazioni emesse dall’Argentina e sottoscritte da investitori italiani.

Nel 2005, l’Argentina ha promosso un’Offerta Pubblica di Scambio Volontaria con la quale ha offerto ai risparmiatori di scambiare le vecchie obbligazioni con delle nuove obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina. Alcuni investitori italiani hanno accettato, mentre altri hanno avviato un arbitrato dinanzi al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (organismo arbitrale della Banca Mondiale).

L’Associazione Task Force Argentina che ha promosso l’arbitrato, nell’attesa della decisione del Tribunale arbitrale, ha avviato delle negoziazioni per la conclusione di un accordo che definirà in via transattiva il procedimento arbitrale. L’accordo in questione è stato firmato il 21 aprile 2016 e prevede il pagamento di un importo pari al 150 % del valore nominale delle obbligazioni oggetto dell’arbitrato.

L’accordo prevede, in particolare, che, a fronte della restituzione all’Argentina delle obbligazioni in possesso degli investitori italiani, affinché vengano annullate, gli investitori medesimi riceveranno una somma che rappresenta la restituzione del capitale investito con una maggiorazione.

La questione che si è posta l’Agenzia delle Entrate è di stabilire quale sia il trattamento fiscale da riservare a tali somme percepite dagli investitori italiani.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che le somme in questione costituiscono reddito diverso di natura finanziaria e generano in capo ai soggetti che le percepiscono al di fuori dell’esercizio di arti, professioni o imprese, una plusvalenza imponibile, costituita dalla differenza tra le somme rimborsate ed il costo o valore di acquisto delle obbligazioni, aumentato di ogni onere relativo alla loro produzione.

Tali redditi saranno soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 %.

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