NULL
Novità Irpef - Ires
9 Ottobre 2015

Non residenti che producono reddito in Italia: ecco l’attuazione delle nuove regole

Scarica il pdf

Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2015, è stata data attuazione al nuovo comma 3-bis dell’articolo 24 del TUIR, riguardo alla posizione dei cosiddetti “non residenti Schumacker”.

In particolare, l’articolo 1 del Decreto Ministeriale prevede che i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, determinano l’imposta sul reddito prodotto in Italia sulla base delle disposizioni contenute nel TUIR (articoli da 1 a 23), a condizione che il reddito da loro prodotto in Italia sia pari almeno al 75 % del reddito dagli stessi prodotto complessivamente e che non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza ed in nessun altro Paese.

All’articolo 2 del Decreto Ministeriale, è precisato che, ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d’imposta, degli oneri deducibili dal reddito complessivo, delle detrazioni dall’imposta lorda e delle detrazioni per carichi di famiglia, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni che li regolano, i soggetti suddetti, titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

  • lo Stato nel quale hanno la residenza fiscale;
  • di aver prodotto in Italia almeno il 75 % del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo anche dei redditi prodotti al di fuori dello Stato di residenza;
  • di non godere nel Paese di residenza ed in nessun altro Paese di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti in Italia;
  • i dati anagrafici ed il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia (con l’indicazione specifica del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste dalla normativa e del mese nel quale sono cessate);
  • che il familiare per il quale si richiede la detrazione possiede un reddito complessivo, per l’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 Euro.

Riguardo alla documentazione da conservare ed esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, all’articolo 3 del Decreto Ministeriale è stabilito che i soggetti in questione dovranno conservare:

  • una copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione dei redditi, relativa al periodo d’imposta per il quale si sono richieste le agevolazioni nello Stato italiano;
  • la certificazione del datore di lavoro estero dalla quale risulti il reddito prodotto e gli eventuali benefici fiscali fruiti;
  • una copia del bilancio relativo all’eventuale attività d’impresa svolta all’estero.

Come precisato al secondo comma dell’articolo 3, l’Amministrazione finanziaria può comunque richiedere l’esibizione di ulteriore documentazione che sia ritenuta idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto