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Novità Irpef - Ires
14 Aprile 2017

Modello 730 da presentare nel 2017: tutte le indicazioni su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta

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L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una Circolare contenente la trattazione sistematica ed analitica delle disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2016. Si tratta della Circolare n. 7 del 4 aprile 2017.

Il documento è destinato soprattutto ai contribuenti, ma anche ai Caf ed ai professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate tramite modello 730 ed agli uffici dell’Amministrazione finanziaria che svolgono l’attività di assistenza e di controllo della documentazione in sede di controllo formale delle dichiarazioni.

Un primo paragrafo della Circolare è dedicato al rilascio del visto di conformità, con riferimenti specifici alla dichiarazione rettificativa ed alla conservazione del modello 730 e della relativa documentazione.

Il secondo paragrafo riguarda i redditi e le ritenute certificati dai sostituti d’imposta ed indicati in dichiarazione. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il modello di Certificazione Unica non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.). Quindi, in assenza di tale modello, il contribuente non può usufruire dell’assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti abilitati.

In una tabella riportata nella Circolare viene spiegato che, in caso di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di redditi da attività assimilate al lavoro autonomo, di compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale e di redditi diversi, il documento da controllare e conservare è la Certificazione Unica 2017, mentre in caso di redditi di capitale il documento da controllare e conservare è la Certificazione relativa ai redditi percepiti ed alle ritenute subite (CUPE).

Il terzo paragrafo della Circolare è dedicato agli oneri e spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda (quadro E – sezione prima della dichiarazione dei redditi). L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che non è possibile portare in detrazione dall’imposta lorda l’intera spesa sostenuta, ma soltanto una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia della spesa. La detrazione, inoltre, in molti casi, non può essere calcolata sull’intera spesa, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge.

Alcune indicazioni sono fornite riguardo agli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Ad esempio, se l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Inoltre, se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che l’importo delle spese da indicare nella dichiarazione dei redditi è comprensivo di IVA o del costo della marca da bollo applicata. E’ ricordato che l’imposta di bollo (attualmente pari a 2,00 Euro) viene applicata sulle fatture esenti da IVA di importo superiore a 77,47 Euro ed è detraibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura. Se il contribuente riceve una fattura o una ricevuta medica (quindi, esente Iva) senza marca da bollo può portare in detrazione le spese relative all’imposta di bollo soltanto se ha effettivamente pagato il tributo al posto del professionista.

Sono, quindi, delineati i diversi aspetti delle spese che possono essere portate in detrazione. Nella trattazione è seguito l’ordine dei quadri e dei righi presenti nel modello 730 per il 2016. Le spese per le quali è prevista la detrazione dall’imposta sono:

  • spese sanitarie (spese mediche generiche e spese per l’acquisto di farmaci, anche omeopatici; spese per prestazioni mediche specialistiche, per assistenza specifica ed analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni, spese per terapie; spese per prestazioni chirurgiche e ricoveri collegati ad interventi chirurgici e per ricoveri per degenze; spese per l’acquisto o l’affitto di protesi e di dispositivi medici; spese sanitarie per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica);
  • spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti;
  • spese sanitarie per persone con disabilità;
  • spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità;
  • spese per l’acquisto di cani guida;
  • interessi passivi sui mutui (con indicazioni specifiche in relazione agli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, agli interessi passivi su mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l’acquisto di altri immobili, agli interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio, agli interessi relativi a mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, agli interessi relativi a prestiti o mutui agrari);
  • spese di istruzione non universitaria;
  • spese di istruzione universitaria;
  • spese funebri;
  • spese per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti;
  • spese per attività sportive dilettantistiche praticate dai ragazzi;
  • spese per l’intermediazione immobiliare, in relazione all’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale;
  • canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede;
  • erogazioni liberali in favore di popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari;
  • erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche;
  • erogazioni liberali a società di mutuo soccorso;
  • erogazioni liberali ad associazioni di promozione sociale;
  • erogazioni in denaro alla Fondazione la Biennale di Venezia;
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
  • erogazioni liberali in favore delle attività culturali ed artistiche;
  • erogazioni liberali in favore degli enti dello spettacolo;
  • erogazioni liberali in denaro in favore di fondazioni operanti nel settore musicale;
  • spese veterinarie;
  • spese per servizio di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi;
  • erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  • contributi per il riscatto degli anni di laurea dei familiari fiscalmente a carico;
  • spese per la frequenza di asili nido;
  • erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
  • premi di assicurazione (con indicazioni specifiche riguardo ai premi relativi all’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, ai premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, ai premi relativi all’assicurazione avente ad oggetto il rischio di non autosufficienza);
  • erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS;
  • erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici;
  • spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.

Il successivo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda oneri e spese per i quali è prevista una deduzione dal reddito complessivo (quadro E – seconda sezione della dichiarazione dei redditi), ossia:

  • i contributi previdenziali ed assistenziali;
  • l’assegno periodico corrisposto al coniuge;
  • i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i contributi e le erogazioni in favore delle istituzioni religiose;
  • le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità;
  • i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
  • i contributi alle ONG riconosciute idonee che operano con i Paesi in via di sviluppo;
  • le erogazioni a Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni ad associazioni riconosciute;
  • le erogazioni liberali in denaro in favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, enti parco regionali e nazionali;
  • le erogazioni liberali, donazioni ed altri atti a titolo gratuito in favore di trust o fondi speciali;
  • i contributi versati a casse di assistenza sanitaria con fini esclusivamente assistenziali;
  • altri oneri deducibili (individuati all’articolo 10, comma 1, lettere  a), d), h), l-bis), l-ter), del TUIR);
  • i contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • le spese per l’acquisto o la costruzione di immobili da dare in locazione (deduzione introdotta con il Decreto Legge n. 133 del 2014);
  • le somme che sono state restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello nel quale sono state assoggettate a tassazione.

I paragrafi successivi della Circolare dell’Agenzia delle Entrate sono dedicati ad ulteriori detrazioni d’imposta riguardanti:

  • le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • le spese per l’arredo di immobili ristrutturati (il cosiddetto “bonus mobili” introdotto dal Decreto Legge n. 63 del 2013);
  • le spese per l’arredo degli immobili delle giovani coppie (il cosiddetto “bonus giovani coppie” introdotto con la Legge di Stabilità per il 2016);
  • l’Iva per l’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B (detrazione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016);
  • le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (con indicazioni specifiche riguardo agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, agli interventi sull’involucro degli edifici esistenti, agli interventi di installazione dei pannelli solari, agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, alle spese per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, alle spese per l’acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, alle spese per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle abitazioni);
  • le spese per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale (con riferimenti specifici alla detrazione in favore degli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, alla detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale, alla detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale, alla detrazione per la locazione di alloggi sociali, alla detrazione spettante ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la loro residenza per motivi di lavoro);
  • le spese per il mantenimento dei cani guida;
  • le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali giovani per il pagamento del canone di affitto dei terreni agricoli;
  • l’importo delle borse di studio assegnate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate per le spese d’istruzione;
  • le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedale Galleria” di Genova, finalizzate all’attività del Registro nazionale dei midolli ossei.

Ulteriori indicazioni sono fornite dall’Agenzia delle Entrate negli ultimi capitoli della Circolare dedicati a:

  • versamenti in acconto effettuati nel 2016 ed eccedenze Irpef risultanti dalla precedente dichiarazione e loro riporto nella dichiarazione dei redditi (quadro F);
  • credito d’imposta previsto per il riacquisto della “prima casa”;
  • credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti;
  • credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
  • credito d’imposta per il reddito prodotto all’estero;
  • credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
  • credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione;
  • credito d’imposta per le spese sostenute per le procedure di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
  • credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto “Art bonus”);
  • credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle scuole (cosiddetto “School bonus”);
  • credito d’imposta per le spese sostenute per i procedimenti di negoziazione assistita e di arbitrato (previsto a regime dalla Legge di Stabilità per il 2016);
  • credito d’imposta per le spese di videosorveglianza (introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2016).
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