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17 Aprile 2015

L’essere figlio d’arte e l’avere un’esperienza pluriennale sono circostanze decisive per la rideterminazione del reddito imponibile

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 7587 del 15 aprile 2015, si è pronunciata riguardo ad una controversia che aveva ad oggetto un avviso di accertamento, emesso nei confronti di una contribuente esercente la professione di avvocato, con il quale era stato rideterminato il reddito della stessa sulla base dei parametri.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale aveva, invece, accolto in parte l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria.

In particolare, i Giudici di secondo grado avevano evidenziato che, dalla documentazione depositata in giudizio emergeva che se, da una parte, l’attività professionale della contribuente era caratterizzata da un non rilevante numero di pratiche svolte e da diverse pratiche svolte senza compensi, dall’altra parte, la contribuente esercitava la professione da diversi anni, con conseguente indubbia esperienza, ed aveva iniziato la professione con la sorella presso lo studio del padre, per poi dividersi dalla sorella medesima, nel corso dell’anno preso in esame in sede di accertamento, a seguito del decesso del padre.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale, quindi, la contribuente aveva fornito prove adeguate a dimostrare che il reddito accertato sulla base dei parametri non corrispondeva al reddito conseguito, ma dalla documentazione emergeva anche la figura di una professionista qualificabile come “figlio d’arte”, con esperienza pluriennale e con rilevante professionalità, così che il reddito doveva comunque essere rideterminato in una diversa somma rispetto a quella dichiarata, sia pur inferiore alla somma indicata nell’avviso di accertamento (25 milioni di Lire rispetto ai 55 milioni di Lire dell’avviso di accertamento).

Riguardo all’accertamento standardizzato secondo i parametri o gli studi di settore, la contribuente, nel procedimento in Cassazione, aveva affermato che i dati derivanti dall’applicazione dei parametri non potevano essere considerati come presunzioni semplici, tali da invertire l’onere della prova, e quindi, dovevano essere confortati da elementi concreti desunti dalla realtà del contribuente.

La Cassazione ha ritenuto infondato tale motivo di impugnazione. La procedura di accertamento basata sull’applicazione dei parametri costituisce, infatti, un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce all’esito del contraddittorio con il contribuente, che deve essere attivato obbligatoriamente. Il contraddittorio permette, appunto, di adeguare l’elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente.

L’esito del contraddittorio si deve inserire, pertanto, nella motivazione dell’accertamento, nella quale dovranno essere esposte le ragioni per le quali i rilievi del contribuente siano stati disattesi. Il contribuente, poi, nel giudizio di impugnazione dell’atto di accertamento, avrà la più ampia facoltà di prova, anche attraverso presunzioni semplici, ed il Giudice potrà valutare liberamente sia l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, sia la controprova offerta dal contribuente.

La contribuente ha, inoltre, contestato la contraddittorietà della motivazione dell’accertamento operato dall’Amministrazione finanziaria. La Corte di Cassazione ha, invece, precisato che i Giudici di secondo grado hanno desunto dalla medesima documentazione degli elementi probatori di segno diverso che hanno portato a due valutazioni diverse, ma non opposte: la non applicabilità del parametro al caso concreto, ma anche la necessaria rideterminazione del reddito imponibile.

La Corte di Cassazione ha comunque ritenuto che la decisione della Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di provvedere riguardo ad alcuni motivi sollevati dalla contribuente. La Cassazione ha, quindi, annullato la pronuncia di fronte a lei impugnata ed ha rinviato ad una diversa sezione della CTR.

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