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Novità Irpef - Ires
17 Gennaio 2015

Legge di Stabilità per il 2015: bonus di 80 Euro mensili, detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, rivalutazioni di terreni e partecipazioni

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Con la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) sono state introdotte diverse novità nell’ambito delle imposte sui redditi.

In particolare, evidenziamo:

– la stabilizzazione, all’interno del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (articolo 13, comma 1-bis), del bonus Irpef di 80 Euro mensili per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 Euro. Il bonus spetta esclusivamente qualora vi sia capienza, ossia l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati sia superiore alle detrazioni spettanti per i medesimi redditi. Il bonus, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto automaticamente ai lavoratori che ne hanno diritto dai sostituti d’imposta, sulla base delle informazioni reddituali a loro disposizione, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga. Le somme erogate sono poi recuperate dai sostituti d’imposta mediante compensazione in F24. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest’ultimo caso, come precisato nella disposizione di legge, l’Inps e gli altri gestori delle forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario (Articolo 1, commi 12, 13 e 15, Legge n. 190 del 23.12.2014).

– la proroga di un altro anno (fino al 31 dicembre 2015) della detrazione al 65 % per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione spetterà al 65 % anche per le spese per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari delle quali si compone il condominio, sostenute fino al 31 dicembre 2015. Inoltre, è ora prevista la detrazione del 65 % anche per ulteriori interventi di riqualificazione energetica: l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, con spese effettuate tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 Euro; l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con spese effettuate tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 Euro (Articolo 1, comma 47, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

– la proroga di un altro anno (fino al 31 dicembre 2015) della detrazione al 50 % per le spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia ed acquisto di arredi. Inoltre, è stato modificato l’articolo 16-bis, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, in modo tale che il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o di ristrutturazione o le cooperative edilizie devono provvedere alla vendita o all’assegnazione degli immobili oggetto di interventi di restauro o di ristrutturazione edilizia, per poter fruire della detrazione per le ristrutturazioni, non è più di sei mesi, ma di diciotto mesi (Articolo 1, commi 47 e 48, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

– la proroga fino al 31 dicembre 2015 della detrazione al 65 % per le spese relative ad interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che sono situate in zone ad alta pericolosità, se adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive (Articolo 1, comma 47, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

– la possibilità, anche per il 2015, per le persone fisiche e le società semplici, di ricorrere alla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni sociali. La rivalutazione ora riguarda i terreni e le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2015 e la relativa perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015. Sempre entro il 30 giugno 2015, dovrà essere versata la corrispondente imposta sostitutiva per intero o la prima delle tre rate annuali di pari importo. Le altre due rate annuali dovranno essere versate nel 2016 e nel 2017, sempre entro la data del 30 giugno, maggiorate degli interessi del 3 % annuo. Con la Legge di Stabilità 2015 sono state raddoppiate le aliquote delle imposte sostitutive da applicare al valore stabilito nella perizia: quindi, saranno dell’8 % in caso di terreni e partecipazioni qualificate e del 4 % in caso di partecipazioni non qualificate (Articolo 1, commi 626 e 627, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

 

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