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15 Gennaio 2016

Legge di Stabilità per il 2016: nuove regole per il regime forfetario

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La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015. In essa, sono numerose le novità in materia fiscale.

In particolare, per quanto riguarda il regime forfetario, introdotto dalla Legge di Stabilità dello scorso anno per i professionisti e le imprese di dimensioni più ridotte, la Legge n. 208 del 2015 ha previsto delle modifiche importanti:

  • Non è più necessario come requisito per accedere al regime in questione che i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, arte o professione siano prevalenti rispetto ai redditi eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e come redditi assimilati (la lettera a), comma 111, articolo 1, della Legge n. 208 del 2015, infatti, ha disposto l’abrogazione della lettera d) del comma 54, articolo 1, della Legge di Stabilità per il 2015). Però, ora è previsto (nel nuovo testo del comma 57, articolo 1, Legge n. 190/2014) che non possano accedere al regime forfetario i soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 Euro.
  • Non è più prevista la riduzione di un terzo del reddito imponibile per i primi tre anni di esercizio dell’attività (così disponeva il vecchio testo del comma 65, articolo 1, Legge n. 190/2014), ma è stata introdotta una nuova agevolazione per coloro che sono nei primi cinque anni di svolgimento dell’attività (lettera c), comma 111, articolo 1, Legge n. 208/2015). In tale periodo, infatti, l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare sarà ridotta al 5 % (invece dell’aliquota del 15 % applicata generalmente per questo regime). Si ricorda che per usufruire di tale aliquota ridotta è necessario che: il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; qualora si tratti della prosecuzione dell’attività svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi, realizzati nell’anno precedente, non sia superiore ai limiti previsti per accedere al regime. L’agevolazione in questione si applica anche, dal 2016 al 2019, a coloro che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività avvalendosi del regime forfetario (comma 113, articolo 1, Legge n. 208/2015).
  • E’ prevista, per chi svolge attività d’impresa avvalendosi del regime forfetario, la riduzione dei contributi previdenziali del 35 % (nuovo testo del comma 77, articolo 1, Legge di Stabilità per il 2015, a seguito dell’entrata in vigore della lettera d), comma 111, articolo 1, Legge n. 208/2015). Prima, era previsto l’esonero dal pagamento del minimale per i contributi previdenziali.
  • Innalzamento delle soglie di ricavi e compensi per accedere al regime (comma 112, articolo 1, Legge n. 208/2015). In particolare, è stato elevato da 15.000 a 30.000 Euro il limite massimo per i professionisti ed è stato elevato di 10.000 Euro il limite massimo per tutte le altre attività. Ad esempio, è stato elevato da 40.000 a 50.000 Euro il valore della soglia per l’attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio, da 30.000 a 40.000 Euro la soglia per l’attività di commercio ambulante di prodotti alimentari e di bevande, da 40.000 a 50.000 Euro la soglia per l’attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

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