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Novità Irpef - Ires
16 Gennaio 2016

Legge di Stabilità per il 2016: le novità per le persone fisiche

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La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015. In essa, sono numerose le novità in materia fiscale.

In particolare, per quanto riguarda i contribuenti persone fisiche, evidenziamo quanto segue:

  • Ampliamento della cosiddetta “no tax area” per i pensionati. L’area di esenzione fiscale, infatti, da quest’anno sale da 7.500 Euro a 7.750 Euro, per i pensionati con meno di 75 anni, e da 7.750 Euro a 8.000 Euro per i pensionati che hanno 75 anni e più (comma 290, articolo 1, Legge n. 208/2015).
  • Previsione permanente della tassazione agevolata per i premi di risultato corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (comma 182 e seguenti, articolo 1, Legge n. 208/2015). Tali somme sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 %, entro il limite di importo complessivo di 2.000 Euro lordi (il limite è innalzato a 2.500 Euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Rientrano nell’ambito di applicazione di tale tassazione agevolata anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Per beneficiare di tale tassazione agevolata, è necessario che il lavoratore che ha percepito il premio sia stato titolare di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme in questione, a 50.000 Euro. Se poi i lavoratori, invece di percepire i premi di produttività in denaro, li percepiscono nella forma di beni e servizi offerti direttamente dai datori di lavoro (ad esempio, nella forma di asili nido, trasporto collettivo, buoni pasto, ludoteche, centro estivi, borse di studio per i familiari dei lavoratori), quelle somme non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente, né saranno soggette all’imposta sostitutiva del 10 %.
  • Stabilizzazione del credito d’imposta del 65 % per chi effettua delle erogazioni liberali in denaro in favore della cultura e dello spettacolo (comma 318, articolo 1, Legge n. 208/2015). In precedenza, era previsto che l’agevolazione in questione si applicasse esclusivamente per il triennio 2014-2016.
  • Stabilizzazione del credito d’imposta previsto in favore di chi si avvale della negoziazione assistita e degli arbitrati (comma 618, articolo 1, Legge n. 208/2015). Il credito d’imposta in questione è previsto soltanto nel caso in cui la negoziazione assistita abbia esito positivo o l’arbitrato si concluda con il lodo. L’importo è pari al compenso corrisposto agli avvocati o agli arbitri, nel limite di 250 Euro. In precedenza, il credito d’imposta era previsto soltanto per le somme versate nel 2015.
  • Detrazione del 19 % delle spese funebri sostenute dal contribuente, anche se non familiare del defunto (come previsto in precedenza), per un importo massimo di 1.550 Euro per decesso (lettera a), comma 954, articolo 1, Legge n. 208/2015). La nuova disposizione troverà applicazione dal 2015 (comma 955, articolo 1, Legge n. 208/2015).
  • Detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria anche presso Università non statali (lettera b), comma 954, articolo 1, Legge n. 208/2015). In tale caso, le spese che potranno beneficiare della detrazione non dovranno essere di misura superiore a quella stabilita annualmente, per ciascuna facoltà universitaria, con un Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro il 31 dicembre, sulla base degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti presso le Università statali. La nuova disposizione troverà applicazione dal 2015. Per il 2015, il Decreto ministeriale dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2016 (comma 955, articolo 1, Legge n. 208/2015).
  • Esenzione Irpef per le borse di studio erogate, nell’ambito del programma “Erasmus Plus”, in favore degli studenti delle Università e degli istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (comma 50, articolo 1, Legge n. 208/2015). L’esenzione dall’Irpef riguarda anche le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano (comma 51, articolo 1, Legge n. 208/2015). Tale esenzione troverà applicazione nei periodi d’imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione (comma 52, articolo 1, Legge n. 208/2015).
  • Proroga fino al 2017 dei benefici fiscali previsti, dalla Legge n. 238 del 2010, per i lavoratori rientrati in Italia fino al 31 dicembre 2015, dopo un periodo trascorso all’estero (comma 259, articolo 1, Legge n. 208/2015). Ricordiamo che l’agevolazione consiste nell’assoggettamento dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi d’impresa e dei redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche, beneficiarie di essa, all’Irpef nella misura ridotta del 20 %, in caso di lavoratrici donne, e del 30 %, in caso di lavoratori uomini.

 

 

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