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Novità Irpef - Ires
15 Gennaio 2016

Legge di Stabilità per il 2016: le detrazioni fiscali relative alla casa

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La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015. In essa, sono numerose le novità in materia fiscale.

In particolare, per quanto riguarda le detrazioni fiscali collegate alla casa, evidenziamo quanto segue:

  • Proroga fino al 31 dicembre 2016 della detrazione Irpef del 50 % per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 1, comma 74, Legge n. 208/2015). Si ricorda che l’importo massimo delle spese rispetto alle quali può essere calcolata la detrazione è di 96.000 Euro per unità immobiliare. La detrazione deve essere suddivisa in dieci quote annuali di pari importo e spetta ai contribuenti Irpef che siano proprietari degli immobili oggetto degli interventi o titolari di altri diritti di godimento (usufrutto, uso, abitazione e superficie), ma anche locatari e comodatari, così come familiari conviventi dei possessori o dei detentori degli immobili, purché siano loro a sostenere le spese per gli interventi.
  • Proroga fino al 31 dicembre 2016 della detrazione Irpef del 65 % per gli interventi volti al risparmio energetico (articolo 1, comma 74, Legge n. 208/2015). L’agevolazione spetta sia ai contribuenti Irpef, che ai contribuenti Ires (purché non si tratti di “immobili-merce”) e, anche in questo caso, deve essere suddivisa in dieci quote annuali di pari importo. Si ricorda che, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici già esistenti, la detrazione massima prevista è di 100.000 Euro; per gli interventi sui tetti, le pareti, le finestre (compresi gli infissi) di edifici esistenti, la detrazione massima è di 60.000 Euro; per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la detrazione massima è di 60.000 Euro; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e di scaldabagno tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la detrazione massima è di 30.000 Euro.
  • Possibilità per i soggetti che si collocano nella “no tax area di recuperare il beneficio fiscale della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali, in relazione alle spese sostenute nel 2016, effettuando la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato tali interventi (sempre articolo 1, comma 74, Legge n. 208/2015). Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità con le quali potrà avvenire tale cessione del credito.
  • Inserimento tra le spese che possono beneficiare della detrazione del 65 % delle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o per la produzione di acqua calda o di climatizzazione delle abitazioni (articolo 1, comma 88, Legge n. 208/2015). Tali interventi, è specificato nella disposizione della Legge di Stabilità che li prevede, devono essere volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
  • Proroga fino al 31 dicembre 2016 della detrazione Irpef del 50 % per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di lavori di ristrutturazione per i quali già si fruisce della detrazione del 50 %. La proroga del “bonus arredi” è prevista dall’articolo 1, comma 74, della Legge n. 208/2015. Si ricorda che l’importo massimo delle spese per le quali si può beneficiare di tali agevolazioni è di 10.000 Euro per unità immobiliare. La detrazione, anche in questo caso, deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
  • Introduzione di una nuova agevolazione per le giovani coppie (articolo 1, comma 75, Legge n. 208/2015). Ne possono beneficiare le coppie sposate o formate da conviventi more uxorio che costituiscono nucleo familiare da almeno tre anni, nelle quali almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che abbiano acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale. Il beneficio consiste in una detrazione del 50 % sulle spese documentate, sostenute nel 2016, per l’acquisto di mobili ad arredo dell’abitazione. L’ammontare complessivo delle spese non può essere superiore a 16.000 Euro. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Non è cumulabile con l’ordinario “bonus arredi”.
  • Previsione di una nuova detrazione da applicare all’Irpef lorda (articolo 1, comma 56, Legge n. 208/2015). Si tratta di una detrazione del 50 % dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva sull’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di immobili a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, ceduti dalle imprese costruttrici che li hanno realizzati. La detrazione in questione deve essere ripartita in dieci quote di pari importo nell’anno nel quale sono state sostenute le spese e nei nove anni successivi.
  • Applicazione della detrazione Irpef del 19 % dei canoni di locazione e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 Euro, e del costo d’acquisto, in caso di esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 Euro, in relazione a contratti di locazione finanziaria su immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Le spese suddette sono detraibili entro tali limiti in quanto sostenute da giovani di età inferiore ai 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 Euro, all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, che non siano titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa. Inoltre, la detrazione è applicabile anche nel caso in cui le spese in questione siano sostenute da persone di età non inferiore a 35 anni, sempre con un reddito complessivo non superiore a 55.000 Euro al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, ma gli importi sui quali è applicata la detrazione sono ridotti alla metà. La disposizione normativa che ha modificato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, introducendo queste due nuove ipotesi di applicazione della detrazione Irpef del 19 %, è l’articolo 1, comma 82, della Legge n. 208/2015.

 

 

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