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Novità Irpef - Ires
21 Maggio 2016

Legge di Stabilità per il 2016: i chiarimenti sulle novità in materia di Irpef

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Nella Circolare n. 20 del 18 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alle novità fiscali introdotte con la Legge di Stabilità per il 2016.

I primi due capitoli della Circolare sono dedicati ad alcune novità in materia di imposte sui redditi. In particolare, il primo capitolo riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

In un primo paragrafo è trattata la novità dell’esenzione Irpef per le borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che partecipano al programma comunitario “Erasmus Plus”. E’ prevista anche l’esenzione dall’Irap per i soggetti che erogano tali borse di studio. L’esenzione non riguarda, invece, le erogazioni in favore degli studenti di grado non universitario, ma tali somme non presentano di per sé i requisiti di redditi.

Un secondo paragrafo riguarda l’esenzione dall’Irpef per le borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole di specializzazione, per corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca dopo il dottorato e per corsi di perfezionamento all’estero, erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano. L’esenzione si applica ai periodi d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento e la riscossione. I percipienti di tali borse di studio potranno richiedere il rimborso delle ritenute subite entro 48 mesi dal versamento del saldo dell’imposta per l’anno di riferimento.

Nel terzo paragrafo sono forniti aluni chiarimenti riguardo ai redditi dei soci delle cooperative artigiane. Il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane è ora riconducibile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se i soci instaurano un rapporto di lavoro in forma autonoma con la cooperativa. I redditi dei soci delle cooperative artigiane rientrano, più in particolare, nella categoria dei compensi erogati ai lavoratori soci di alcune cooperative (lettera a) dell’articolo 50 del TUIR).

Nel quarto paragrafo della Circolare sono trattate le novità in materia di detrazioni Irpef per i soggetti titolari di redditi di pensione. I pensionati di età inferiore ai 75 anni beneficeranno di una detrazione Irpef di 1.783 Euro (invece di 1.725 Euro) se con un reddito complessivo non superiore a 7.750 Euro (prima il limite era di 7.500 Euro). Qualora il reddito complessivo sia superiore a 7.750 Euro, ma non a 15.000 Euro, i pensionati potranno beneficiare di una detrazione Irpef pari a 1.255 Euro + il prodotto tra 528 Euro (invece di 470 Euro) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 Euro (in precedenza 7.500 Euro). Per i pensionati di età superiore a 75 anni, la detrazione è di 1.880 Euro (invece di 1.783 Euro), se il reddito complessivo non supera 8.000 Euro (in precedenza il limite era di 7.750 Euro). Se il reddito complessivo è superiore a 8.000 Euro, ma non a 15.000 Euro, la detrazione Irpef è di 1.297 Euro + il prodotto tra 583 Euro (invece di 486 Euro) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 Euro (in precedenza 7.250 Euro).

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, precisato che, nella sostanza, a seguito delle novità introdotte con la Legge di Stabilità per il 2016, vi è un aumento della cosiddetta “no tax area”: da 7.500 Euro a 7.750 Euro, per i pensionati con meno di 75 anni, e da 7.750 Euro a 8.000 Euro, per i pensionati con più di 75 anni. Inoltre, aumenta la detrazione per i pensionati con meno di 75 anni con un reddito complessivo compreso tra 7.751 Euro e 15.000 Euro e per i pensionati con più di 75 anni con un reddito complessivo tra 8.001 Euro e 15.000 Euro.

Il quinto paragrafo della Circolare riguarda la proroga delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione del 65 % è stata, infatti, estesa fino al 31 dicembre 2016. La normativa in materia, invece, non è stata modificata. Quindi, continuano a trovare applicazione le disposizioni che hanno istituito l’agevolazione fiscale in questione, i Decreti ed i Provvedimenti di attuazione ed i documenti di prassi che hanno illustrato l’applicazione delle disposizioni in materia.

Il sesto paragrafo riguarda l’ulteriore novità relativa alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica rappresentata dalla possibilità per i contribuenti di cedere le detrazioni per le spese sostenute nel 2016, con riferimento agli interventi di riqualificazione sulle parti comuni degli edifici, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi in questione. Il trasferimento del beneficio fiscale avviene attraverso la cessione del corrispondente credito e tale cessione permette al contribuente di pagare la quota di spese a suo carico. Tale possibilità riguarda esclusivamente i contribuenti che ricadono nell’area non soggetta a tassazione (cosiddetta “no tax area”), in quanto non avrebbero potuto fruire in concreto delle detrazioni. I fornitori non sono, però, obbligati ad accettare il credito in luogo del pagamento a loro spettante. Qualora la cessione del credito sia accettata dal fornitore, questi potrà utilizzarlo analogamente alla detrazione e, quindi, in compensazione, tramite modello F24, in dieci rate annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale si riceve il pagamento. La quota del credito non utilizzata nell’anno non può essere richiesta a rimborso, ma può essere utilizzata negli anni successivi.

Nel settimo paragrafo della Circolare è trattata la novità introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016 dell’estensione della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici alle spese sostenute, nel 2016, dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), con riferimento ad interventi su edifici di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

L’ottavo paragrafo riguarda l’estensione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica alle spese per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle abitazioni. I dispositivi devono possedere determinate caratteristiche. In particolare, devono mostrare i consumi energetici (fornendo periodicamente i dati); devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. In realtà, le spese in questione potevano già beneficiare della detrazione Irpef. La novità è rappresentata dalla possibilità di beneficiare della detrazione anche quando tali spese sono sostenute successivamente o in assenza di interventi di riqualificazione energetica.

Il nono paragrafo è dedicato al credito d’imposta per le persone fisiche che, non nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, sostengono delle spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza o per la stipula di contratti con istituti di vigilanza. Il limite massimo complessivo del credito d’imposta che può essere concesso è fissato a 15 milioni di Euro per il 2016. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, verranno definiti i criteri e le procedure per accedere a tale beneficio.

Nel decimo paragrafo è trattata la novità della detrazione Irpef del 50 % dell’Iva pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di immobili a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, dalle imprese costruttrici degli stessi immobili. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno nel quale è sostenuta la spesa e nei nove periodi d’imposta successivi. La detrazione può trovare applicazione anche quando l’Iva per l’acquisto è versata ad un’impresa che ha effettuato lavori di ripristino o di ristrutturazione dell’immobile. Il contribuente che acquista l’abitazione può fruire della detrazione fiscale anche per l’Iva versata in relazione all’acquisto della relativa pertinenza qualora l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’abitazione e qualora nell’atto di acquisto sia evidenziata l’esistenza del vincolo che lega l’immobile alla pertinenza. Non è possibile, invece, fruire della detrazione con riferimento all’Iva versata in acconto nel 2015, anche se l’atto di acquisto è concluso nel 2016. Il pagamento dell’Iva deve avvenire nel 2016.

Infine, l’undicesimo paragrafo riguarda le novità in materia di rideterminazione del costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati e di terreni edificabili con destinazione agricola. La rideterminazione è condizionata al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura attuale dell’8 % del valore risultante dalla perizia. La perizia deve essere ora redatta entro il 30 giugno 2016. La rideterminazione del valore si perfeziona con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva oppure, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2016 in un’unica soluzione o può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (nella misura del 3 % annuo).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente può effettuare più rideterminazioni successive del valore delle partecipazioni e dei terreni, anche quando la perizia più recente riporti un valore inferiore rispetto a quello risultante dalla precedente perizia. E’ possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva già versata in occasione di precedenti rideterminazioni relative ai medesimi beni. Eventualmente, è possibile anche richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in precedenza.

I dati della rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione Unico. L’omessa indicazione di questi dati costituisce una violazione formale, sanzionabile da un minimo di 258 Euro ad un massimo di 2.065 Euro. Restano comunque impregiudicati gli effetti della rideterminazione.

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