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Novità Irpef - Ires
21 Maggio 2016

Legge di Stabilità per il 2016: i chiarimenti sulle novità in materia di Irap

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Nella Circolare n. 20 del 18 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo alle novità fiscali introdotte con la Legge di Stabilità per il 2016.

Il quarto capitolo della Circolare riguarda alcune novità in materia di Irap.

In un primo paragrafo sono forniti chiarimenti riguardo all’esclusione della soggettività passiva ai fini Irap per determinati soggetti. In particolare, non sono più soggetti passivi Irap:

  • i soggetti che esercitano un’attività agricola;
  • le cooperative ed i consorzi che forniscono principalmente servizi nel settore selvicolturale;
  • le cooperative della piccola pesca ed i loro consorzi.

Rimane, invece, l’applicazione dell’Irap, con aliquota ordinaria, per le attività di agriturismo, allevamento e per le attività connesse.

Il secondo paragrafo riguarda le modifiche alla normativa Irap relative ai lavoratori stagionali. In particolare, è prevista l’estensione della deducibilità ai fini Irap delle spese per il personale a tempo indeterminato alle spese per i lavoratori stagionali assunti con contratti a tempo determinato, per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi di imposta. La deduzione è pari al 70 % dei costi sostenuti (al netto delle deduzioni spettanti) e può avere effetti dal secondo contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla cessazione del precedente contratto.

Nel terzo paragrafo, infine, l’Agenzia delle Entrate si occupa delle nuove regole in materia di Irap applicata ai medici. La disciplina attuale prevede espressamente che non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’Irap in caso di medici che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, qualora gli stessi medici percepiscano per l’attività svolta presso tali strutture più del 75 % del proprio reddito complessivo. L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile per i medici in convenzione con il Servizio sanitario nazionale qualora vi siano elementi che superino lo standard ed i parametri previsti dalla convenzione. Per la quantificazione del reddito complessivo ai fini della verifica del superamento del limite suddetto del 75 %, occorre, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, prendere in considerazione esclusivamente il reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico (derivante dall’attività professionale esercitata all’interno della struttura ospedaliera ed all’esterno di essa). Ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione sono, inoltre, espressamente riconosciuti come dati irrilevanti l’ammontare del reddito professionale realizzato e l’ammontare delle spese connesse all’attività di medico.

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