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4 Febbraio 2017

Legge di bilancio 2017: le nuove regole per l’ammortamento dei beni strumentali e per le imprese in contabilità semplificata

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Dal 1° gennaio 2017 è in vigore la Legge di bilancio per l’anno 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre dello scorso anno.

Tra le nuove misure di rilevanza fiscale introdotte con la Legge di bilancio per il 2017, ricordiamo:

  • la proroga della maggiorazione del 40 % delle quote di ammortamento dei beni strumentali introdotta con la Legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 8, Legge n. 232/2016). La maggiorazione non riguarderà più l’acquisto di veicoli e di altri mezzi di trasporto, a meno che si tratti di beni utilizzati esclusivamente per l’attività dell’impresa. La maggiorazione troverà applicazione in riferimento agli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017 o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti nella misura di almeno il 20 % del costo di acquisto. La Legge di Bilancio per il 2017 prevede anche una maggiorazione del 150 % per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, per favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” (articolo 1, comma 9, Legge n. 232/2016). La nuova maggiorazione riguarda i beni inseriti nell’elenco dell’allegato A della Legge di Bilancio. Inoltre, per i soggetti che beneficeranno di quest’ultima maggiorazione e che effettueranno investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco dell’allegato B della Legge di Bilancio (software funzionali a favorire una transizione verso i processi tecnologici suddetti), anche il costo di acquisto di questi ultimi beni verrà maggiorato del 40 % (articolo 1, comma 10, Legge n. 232/2016).
  • la modifica del meccanismo di tassazione dei redditi delle imprese che applicano il regime di contabilità semplificata. In particolare, il principio di competenza è stato sostituito dal principio di cassa, già applicato ai professionisti (articolo 1, comma 17, Legge n. 232/2016). Le imprese in regime di contabilità semplificata calcolano la base imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza, in base alla nuova normativa, deve essere aumentata anche dei ricavi previsti dall’articolo 57 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (ossia del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore). Inoltre, continuano ad essere presi in considerazione nel calcolo (in aumento) i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive, così come continuano ad essere considerate in diminuzione le minusvalenze e le sopravvenienze passive. Secondo le nuove regole, non devono essere più computate le esistenze e le rimanenze. Le nuove regole varranno anche per la determinazione della base imponibile ai fini Irap delle imprese minori. Per quanto riguarda la contabilità delle imprese in questione, in base alle nuove regole (articolo 1, comma 22, Legge n. 232/2016), esse dovranno annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti, indicando per ciascun incasso: il relativo importo; le generalità, l’indirizzo ed il Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento; gli estremi della fattura o dell’altro documento emesso. In un diverso registro, dovranno essere indicate cronologicamente, avendo riguardo alla data di pagamento (con applicazione, quindi, del principio di cassa), le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa, dovranno essere fornite le generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o dell’altro documento che è stato emesso. I componenti di reddito positivi e negativi, diversi da quelli suddetti, dovranno essere annotati nei registri entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Secondo le nuove regole, i registri Iva sostituiscono i registri suddetti (di annotazione di ricavi e spese) qualora vi siano inserite delle annotazioni separate riguardo alle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. Nel caso in cui gli incassi o i pagamenti non siano avvenuti nell’anno di registrazione, dovrà essere indicato nei registri l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture alle quali si riferiscono. I ricavi percepiti e le spese sostenute verranno poi annotati separatamente nei registri del periodo d’imposta nel quale vengono incassati o pagati, con indicazione della fattura già registrata alla quale si riferiscono. E’ previsto che, previa opzione vincolante per almeno un triennio, i contribuenti interessati da tali novità possano scegliere di tenere i registri Iva senza annotare incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo di annotare separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. In tale caso, si presumerà che la data di registrazione dei documenti coincida con quella nella quale è avvenuto il relativo incasso o pagamento.
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