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Novità Irpef - Ires
4 Febbraio 2017

Legge di Bilancio 2017: alcune novità in materia di esenzioni, deduzioni e detrazioni

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Dal 1° gennaio 2017 è in vigore la Legge di bilancio per l’anno 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre dello scorso anno.

Tra le nuove misure di rilevanza fiscale introdotte con la Legge di bilancio per il 2017, ricordiamo:

  • l’aumento da 3.615,20 Euro a 5.164,57 Euro del limite annuo di deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti di commercio o rappresentanti di commercio (articolo 1, comma 37, Legge n. 232/2016).
  • l’esenzione Irpef per il triennio 2017 – 2019 per i redditi dominicali ed i redditi agrari relativi a terreni dichiarati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 44, Legge n. 232/2016);
  • l’introduzione dell’esenzione dalle imposte sui redditi, in favore degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, di una quota pari al 75 % delle somme destinate all’incremento del proprio capitale (articolo 1, comma 51, Legge n. 232/2016). Nella Legge sono, inoltre, specificamente individuati i requisiti che devono essere osservati affinché le banche possano essere qualificate come operatori di finanza etica e sostenibile.
  • la modifica della disciplina delle agevolazioni in favore dei ricercatori e docenti residenti all’estero che rientrano in Italia. Le agevolazioni in questione divengono ora strutturali, ossia non sono più limitate nel tempo come previsto dal Decreto Legge n. 78 del 2010 che le aveva introdotte (articolo 1, comma 149, Legge n. 232/2016). Pertanto, potranno trovare applicazione a tutti i ricercatori e docenti trasferitisi successivamente al 31 maggio 2010. L’abbattimento della base imponibile ai fini Irpef ed Irap rimane comunque a carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo d’imposta nel quale il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia ed ai tre periodi successivi.
  • la modifica del regime speciale previsto dal Decreto Legislativo n. 147 del 2015 per i lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia. In particolare, in virtù delle nuove regole (articolo 1, comma 150, Legge n. 232/2016), l’agevolazione della detassazione parziale varrà non solo per i redditi di lavoro dipendente, ma anche per i redditi di lavoro autonomo prodotti. Inoltre, l’ammontare del reddito esente da Irpef viene fissato al 50 %. Le agevolazioni trovano applicazione anche ai cittadini di Stati diversi da quelli dell’Unione Europea, purché con tali Stati sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, e qualora siano in possesso di un diploma di laurea ed abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.
  • la modifica della disciplina delle detrazioni Irpef spettanti ai titolari di redditi da pensione (articolo 1, comma 210, Legge n. 232/2016). Si tratta di un intervento sulla cosiddetta “no tax area” per i pensionati. In virtù delle nuove regole, i soggetti di età inferiore a 75 anni potranno beneficiare delle medesime detrazioni già spettanti ai soggetti con almeno 75 anni.
  • l’introduzione della possibilità di detrarre dall’Irpef nella misura del 19 % o di dedurre dal reddito d’impresa dichiarato entro i limiti del 2 % di tale reddito e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui, le erogazioni liberali effettuate in favore degli istituti tecnici superiori (articolo 1, comma 294, Legge n. 232/2016). La detrazione Irpef era già prevista per le erogazioni in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ed in favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle Università, se finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica ed universitaria ed all’ampliamento dell’offerta formativa. La deduzione dal reddito d’impresa era già prevista per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, se finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica ed all’ampliamento dell’offerta formativa.
  • l‘aumento dell’importo massimo (calcolato per singolo studente) per il quale è possibile usufruire della detrazione Irpef del 19 % in relazione alle spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e delle scuole secondarie di secondo grado (articolo 1, comma 617, Legge n. 232/2016). E’ stato, infatti, modificato l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In particolare, l’importo suddetto è stato aumentato da 400 Euro a 564 Euro per il 2016, a 717 Euro per il 2017, a 786 Euro per il 2018 ed a 800 Euro dal 2019.
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