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Novità Irpef - Ires
3 Luglio 2015

Irap: l’esistenza di beni strumentali e di uno studio professionale non determina di per sé l’autonoma organizzazione

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 13488 del 1° luglio 2015, si è pronunciata ancora una volta riguardo al silenzio – rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di un’istanza di rimborso dell’Irap presentata da un professionista.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente, in quanto aveva sostenuto che l’inesistenza o comunque l’esiguità dell’investimento e dell’organizzazione dei fattori produttivi (mancavano lavoratori dipendenti o collaborazione di terzi, i beni strumentali di proprietà erano esigui, non erano utilizzati capitali di prestito) dovevano far ritenere l’attività professionale svolta, priva del presupposto impositivo dell’Irap, ossia priva dei requisiti di un’attività autonomamente organizzata. Il credito vantato dal contribuente era stato, però, in parte ridotto.

Anche la Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al professionista. In particolare, la CTR aveva evidenziato che nell’esercizio dell’attività mancava un’organizzazione d’impresa, che i ricavi del contribuente derivavano dall’incasso di crediti di procedure fallimentari, che l’impiego di mezzi e capitali era trascurabile, che non vi erano dipendenti o investimenti in beni strumentali di considerevole importo.

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale in Cassazione, sostenendo che tale decisione non era fondata sui dati concreti che erano stati acquisiti nel corso del giudizio ed i Giudici d’appello non avevano indicato le ragioni per le quali l’esistenza di beni strumentali del valore di 10.000 Euro e di uno studio professionale di 50 mq, così come la partecipazione ad uno studio associato fossero circostanze non rilevanti ai fini del giudizio riguardo all’applicazione dell’Irap.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le ragioni dell’Agenzia delle Entrate. La CTR, infatti, secondo la Suprema Corte, aveva sufficientemente motivato la propria decisione riguardo all’insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

In particolare, la Cassazione ha affermato che la presenza di beni strumentali del valore di 10.000 Euro e di uno studio professionale di 50 mq non possono ritenersi indicativi di per sé della sussistenza dell’autonoma organizzazione e la partecipazione ad uno studio associato (incidendo ai fini Irap sull’associazione tra professionisti) è irrilevante rispetto alla questione dell’esistenza del presupposto dell’Irap per il singolo professionista.

La Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e confermato la pronuncia di secondo grado.

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