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Novità Irpef - Ires
19 Giugno 2015

Irap: il professionista che eroga elevati compensi ad una società di servizi è assoggettato ad imposta anche se non ha dipendenti

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12287 del 12 giugno 2015, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la pronuncia della CTR nella quale i Giudici, nel confermare la sentenza di primo grado, avevano riconosciuto la mancanza del presupposto impositivo dell’Irap nell’attività svolta dal contribuente, perito edile.

In particolare, i Giudici d’appello avevano richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è assoggettabile ad Irap l’attività di lavoro autonomo svolta in assenza di autonoma organizzazione, senza personale dipendente e con modesti beni strumentali.

Il contribuente aveva documentato tali circostanze attraverso il deposito della dichiarazione dei redditi e del registro dei beni ammortizzabili. Inoltre, l’attività, nel caso concreto, era svolta in assenza di dipendenti e collaboratori con vincolo di rapporto di lavoro continuativo ed i beni presenti erano di modesta entità ed erano i beni indispensabili per l’esercizio della propria attività.

La conclusione alla quale era giunta la Commissione Tributaria Regionale, quindi, era che non esisteva un’organizzazione autonoma e diversa dalla prestazione professionale del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate, impugnando la decisione di secondo grado, ha evidenziato come non fossero stati presi in considerazione dai Giudici della CTR gli elevati compensi che erano stati versati dal contribuente a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale svolta. Tali compensi risultavano chiaramente dal quadro RE della dichiarazione dei redditi.

La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate.

In proposito alla questione dell’impiego non occasionale di lavoro altrui, condizione in presenza della quale deve riconoscersi l’esistenza di un’autonoma organizzazione ai fini Irap, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale è soggetto all’imposta il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi. Non rileva, in questo caso, il mancato impiego da parte del professionista di personale dipendente.

Vale, quindi, il principio secondo il quale l’impiego non occasionale di lavoro altrui, ai fini Irap, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, ad una società di servizi o ad un’associazione professionale.

La Corte di Cassazione ha, come anticipato, accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rinviato la controversia ad altra sezione della CTR affinché la riesamini, tenendo conto dei corretti principi in materia.

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