La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15010 del 17 luglio 2015, ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che, confermando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto l’illegittimità del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di un’istanza di rimborso dell’Irap.
In particolare, la CTR aveva escluso l’applicabilità dell’imposta al contribuente, in quanto questi esercitava la sua attività senza strumenti di entità elevata, in carenza di personale dipendente e comunque in presenza di una dimensione organizzativa minimale.
La Corte di Cassazione ha, come anticipato, dato ragione al contribuente, confermando il principio secondo il quale l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di un’attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce presupposto dell’Irap soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.
Nel caso di specie, la Cassazione ha osservato che i fatti indice della sussistenza del requisito impositivo dell’autonoma organizzazione dedotti dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate, ossia l’utilizzo di beni strumentali da parte del contribuente, avrebbero manifestato il requisito dell’autonoma organizzazione, soltanto in quanto idonei, già in astratto, ad integrare un contesto organizzativo esterno rispetto all’operato del professionista, fornendo a questi un apporto ulteriore rispetto alla sua personale attività.
Le circostanze di fatto dell’utilizzo di beni strumentali, che comunque erano indicati come beni di valore modesto, e della presenza di lavoro altrui (elemento non indicato nel caso specifico) non avrebbero dovuto costituire un mero ausilio dell’attività svolta dal contribuente per essere indice della presenza di un’autonoma organizzazione, quale presupposto per l’applicazione dell’Irap.