Con la Risoluzione n. 30 del 26 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo “1811” e “1813” per permettere il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione.
Nella Risoluzione, è stato ricordato che la Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto nuovamente la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2014, e la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
Le imposte sostitutive sul saldo attivo di rivalutazione e sul maggiore valore attribuito ai beni rivalutati devono essere versate in un’unica rata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale è eseguita la rivalutazione. Gli importi da versare possono, inoltre, essere compensati nel modello F24.
Proprio per consentire il versamento di tali imposte sostitutive sono stati così ridenominati i codici tributo suddetti:
- codice tributo “1811” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – art. 1, c. 892, legge n. 208/2015”;
- codice tributo “1813” denominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, legge n. 208/2015“.
I codici tributo in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale è effettuato il versamento.
Dal 9 maggio 2016, infine, non è più richiesta la compilazione del campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” del modello F24.