NULL
Novità Irpef - Ires
27 Febbraio 2015

I costi inerenti l’attività, anche se eccessivi, sono deducibili dal contribuente

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 3198 del 18 febbraio 2015, si è pronunciata riguardo agli avvisi di accertamento, emessi nei confronti di un contribuente esercente l’attività di specialista ortopedico, con i quali l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria aveva rettificato le dichiarazioni Iva, Irpef ed Irap, in ragione del disconoscimento, quali costi indeducibili, degli affitti corrisposti dal contribuente per la locazione dell’immobile adibito ad ambulatorio e per la prestazione di servizi di segreteria.

La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la Commissione aveva osservato che l’unico limite generale alla deduzione dei costi è quello dell’inerenza e quello dell’effettività delle prestazioni. Aveva, inoltre, motivato il rigetto dell’appello sulla base delle considerazione che il costo è inerente se serve a produrre ricavi, così che, una volta accertata tale qualità del costo, risulta abbastanza difficile dire, anche per la mancanza di una clausola generale antielusiva, senza sconfinare in una valutazione discrezionale, in quale misura esso sia deducibile o meno.

In sede di impugnazione della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che la Commissione medesima era venuta meno all’insegnamento secondo il quale rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi indicati nelle dichiarazioni fiscali. La Commissione avrebbe, altresì, ignorato che sussiste da tempo nell’ordinamento giuridico italiano un generale principio antielusivo, il cui fondamento è posto nell’articolo 53 della Costituzione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente affermato che, ai fini del giudizio di inerenza di un costo, rileva esclusivamente la sua riferibilità ad attività o beni dai quali derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito e non anche la sua eccessività o sproporzione rispetto al valore normale di mercato.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto l’infondatezza dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate.

Secondo la Suprema Corte, infatti, dalla normativa in materia risultano deducibili dal reddito imponibile degli esercenti arti e professioni le sole spese provviste dell’attributo dell’inerenza rispetto all’attività esercitata. Ciò che rileva è il rapporto di diretta ed immediata correlazione che deve instaurarsi, ai fini della determinazione della base imponibile, tra la spesa sostenuta e l’arte o la professione esercitata.

Sul piano del diritto, quindi, non era censurabile il giudizio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto