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11 Luglio 2014

Exit tax: le nuove regole in un Decreto del Ministro dell’Economia

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Con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2014, è stata modificata la normativa riguardante le imposte sui redditi dovute dai soggetti che esercitano imprese commerciali che trasferiscono la propria residenza fiscale all’estero (exit tax). In particolare, le disposizioni contenute nel Decreto appena pubblicato riguardano la possibilità, nel caso in cui il trasferimento avvenga in Stati appartenenti all’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari, di optare per la sospensione o la rateizzazione della riscossione delle imposte predette, calcolate sulla plusvalenza, unitariamente determinata in base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata in Italia.

Nel Decreto, è precisato che le disposizioni in esso contenute trovano applicazione anche nel caso in cui sia trasferita all’estero una stabile organizzazione situata nel territorio italiano.

Si ricorda che il Decreto Ministeriale ora pubblicato si sostituisce al precedente Decreto del 2 agosto 2013 che disciplinava la materia in questione.

In base alla nuova normativa, la sospensione e la rateizzazione non possono riguardare i maggiori ed i minori valori dei beni di cui all’articolo 85 del TUIR; i fondi in sospensione d’imposta non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata in Italia; gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito nell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, compresi quelli relativi ad esercizi precedenti, e non riguardanti i cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del Testi Unico delle imposte sui redditi.

Riguardo alla determinazione delle imposte sui redditi dovute in relazione alla plusvalenza predetta, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali imposte sono determinate in via definitiva alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, senza tener conto delle minusvalenze e delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento.

Inoltre, è evidenziato che, in virtù della nuova normativa, le imposte sui redditi, sospese a seguito dell’opzione, devono comunque essere versate qualora si verifichino le seguenti circostanze:

per i beni ed i diritti ammortizzabili, nell’esercizio di maturazione delle quote residue di ammortamento, che sarebbero state ammesse in deduzione ai fini dell’ordinaria determinazione del reddito d’impresa, indipendentemente dall’imputazione in conto economico;

per le partecipazioni e gli strumenti finanziari similari alle azioni,  diversi da quelli indicati all’articolo 85 del TUIR, nell’esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale;

per ciascuno dei predetti elementi e per gli altri elementi patrimoniali non soggetti a processo di ammortamento, nell’esercizio in cui si considerano realizzati ai sensi delle disposizioni del TUIR. A tale proposito, si deve comunque considerare come evento realizzativo il decorso di dieci anni dalla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia.

Le imposte sui redditi che vengano rateizzate a seguito dell’esercizio della relativa opzione devono essere versate in sei rate annuali di pari importo (invece, delle dieci rate previste nel Decreto Ministeriale fino ad ora vigente in materia).

Nel Decreto, è precisato che il trasferimento di residenza, rilevante ai fini delle disposizioni contenute nel Decreto medesimo, deve essere determinato tenendo conto delle Convenzioni in materia di doppia imposizione sui redditi, vigenti tra l’Italia e gli Stati appartenenti all’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e di quelle tra i predetti Paesi e gli Stati terzi.

Infine, nel Decreto è indicata la decorrenza delle nuove norme. Esse si applicano ai trasferimenti di residenza fiscale effettuati nel periodo d’imposta che inizia successivamente a quello della pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale (quindi, dal periodo d’imposta 2015).

Per i trasferimenti effettuati in precedenza, in caso di opzione per la rateizzazione, sulla base di quanto previsto nel Decreto dell’agosto 2013, l’ammontare dell’imposta che residua all’inizio del 2015 deve essere suddiviso in sei rate annuali. In caso di opzione per la sospensione, effettuata in vigenza del Decreto dell’agosto 2013, l’imposta deve essere versata in base a quanto previsto dal nuovo Decreto a decorrere dal periodo d’imposta 2015.

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