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11 Luglio 2014

Exit tax: definite le modalità e le condizioni di esercizio delle opzioni per la sospensione e la rateazione

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2014, sono state definite le modalità e le condizioni di esercizio delle opzioni previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2014, in materia di trasferimento all’estero della residenza fiscale delle imprese commerciali.

Si tratta, ricordiamo, delle opzioni per la sospensione o la rateazione dell’imposta dovuta a titolo di exit tax.

In particolare, nel Provvedimento è stabilito che le opzioni predette devono essere esercitate presentando, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, un’apposita comunicazione all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente, unitamente alla documentazione specificata nel medesimo Provvedimento.

E’ precisato che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate può richiedere ulteriori informazioni e, in caso di documentazione o di informazioni infedeli, le opzioni esercitate non produrranno effetti.

Riguardo alla documentazione che deve essere predisposta e conservata su supporto informatico dalle imprese che esercitano le opzioni, questa consiste:

– nell’inventario analitico dei componenti dell’azienda non confluiti in una stabile organizzazione in Italia;

– nell’ammontare della plusvalenza complessiva, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell’azienda;

– nell’ammontare complessivo della plusvalenza unitaria e della relativa imposta sospesa e/o rateizzata;

– nell’indicazione per ciascun bene, diritto o passività del costo fiscale, del valore normale, della relativa plusvalenza o minusvalenza, che ha concorso alla determinazione della plusvalenza complessiva, e della parte della plusvalenza complessiva sospesa o rateizzata allocata sui medesimi;

– nell’illustrazione delle concrete modalità di determinazione del valore normale predetto;

– nel caso di opzione per la sospensione, nel piano di ammortamento o nella durata residua dei beni e dei diritti;

– nello Stato di destinazione, nell’indirizzo della sede legale all’estero e, se diverso, nell’indirizzo valido per la notifica degli atti;

– nelle informazioni utili per la valutazione della solvibilità attuale e prospettica dell’impresa.

Inoltre, nel Provvedimento, è detto che, nei periodi d’imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione per la sospensione, il contribuente deve presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, limitatamente ai quadri riguardanti l’indicazione dalla plusvalenza complessiva. In tale sede, dovrà essere precisata la plusvalenza ancora sospesa, l’ammontare dell’imposta ancora dovuta ed il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio.

E’ anche precisato che, in caso di fusione, scissione o conferimento d’azienda, avvenuti successivamente al trasferimento della residenza dell’impresa all’estero, gli obblighi di dichiarazione predetti ricadono sull’impresa incorporante, o su quella risultante dalla fusione, o sulla beneficiaria o sul conferitario.

Inoltre, la dichiarazione deve essere presentata anche nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta. Dovrà essere indicato l’ammontare dell’exit tax sospesa.

Riguardo ai pagamenti, in caso di rateazione della exit tax, la prima rata deve essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo di residenza in Italia. I pagamenti delle imposte sospese, maggiorati degli interessi, devono essere effettuati entro il medesimo termine, negli anni successivi. Anche le rate restanti dovranno essere pagate, entro lo stesso giorno, maggiorate degli interessi, negli anni successivi.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che l’Amministrazione finanziaria può subordinare l’efficacia dell’opzione per la sospensione o la rateizzazione alla presentazione di idonea garanzia, nel caso in cui vi sia un grave e concreto pericolo per la riscossione. In questi casi, la garanzia, sommata al patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio, sarà pari all’imposta dovuta.

Tale garanzia non sarà comunque dovuta nel caso in cui l’impresa, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti al trasferimento della residenza, non abbia conseguito perdite risultanti dal bilancio ed abbia un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio, almeno pari al 120 % dell’importo dell’imposta sospesa e/o rateizzata.

Nel Provvedimento, sono indicati anche i casi di decadenza dal beneficio della sospensione o della rateizzazione.

Ulteriori precisazioni sono inserite riguardo alle società trasparenti ed all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Provvedimento.

Riguardo a quest’ultimo aspetto, si ricorda che il Decreto del Ministro dell’Economia pubblicato l’8 luglio 2014 ha modificato il precedente Decreto Ministeriale del 2 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2013. Le nuove disposizioni trovano applicazione ai trasferimenti all’estero effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto, ma anche a quelli effettuati precedentemente, in vigenza del Decreto del 2013, se compatibili. 

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