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23 Giugno 2017

Erogazioni liberali in favore delle istituzioni religiose: tutte le regole per la deducibilità fiscale

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle erogazioni liberali in favore delle istituzioni religiose deducibili dal reddito complessivo. Lo ha fatto con la Risoluzione n. 72 del 19 giugno 2017.

Le erogazioni in questione devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, carta di debito, carta di credito, carta prepagata, assegno bancario o circolare.

La deduzione fiscale delle somme erogate generalmente non spetta qualora il pagamento sia effettuato in contanti, a meno che l’erogazione liberale sia in favore della Tavola valdese e sia destinata ai fini di culto, istruzione e beneficenza propri della Tavola valdese medesima.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’articolo 1 del Decreto Ministeriale del 1989 di attuazione della Legge n. 409 del 1993, con la quale è stata modificata l’intesa tra il Governo italiano e la Tavola valdese. Tale disposizione prevede che le erogazioni liberali in denaro in favore della Tavola valdese debbano risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo, dall’attestazione o dalla ricevuta di versamento in conto corrente postale, dalla ricevuta rilasciata dall’azienda di credito in caso di bonifico bancario, dalle attestazioni o certificazioni rilasciate dalla Tavola valdese su appositi stampati preintestati.

Sugli stampati sono indicati:

  • il numero progressivo dell’attestazione o della certificazione,
  • le generalità del donante,
  • l’importo e la causale dell’erogazione liberale.

L’attestazione o la certificazione possono essere rilasciate e sottoscritte dal legale rappresentante della Tavola valdese o da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le Chiese che fanno parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi.

L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che le ricevute rilasciate dai responsabili delle Chiese valdesi, qualora contengano tutti i dati suddetti, consentono la deduzione fiscale delle erogazioni liberali anche se non accompagnate dalle ricevute di versamento su conto corrente postale o su conto corrente bancario.

Inoltre, le precisazioni che sono state fornite riguardo alle erogazioni liberali in favore della Tavola valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate in favore di altre istituzioni religiose deducibili in base alle disposizioni che regolano i rapporti tra tali istituzioni e lo Stato italiano e per le quali i Decreti Ministeriali di attuazione prevedano le medesime modalità di documentazione.

In particolare, le medesime modalità di documentazione sono previste in riferimento alle erogazioni liberali in favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (Legge n. 222 del 1985 e Decreto Ministeriale di attuazione del 1988) ed in favore dell’Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno (Legge n. 516 del 1988 e Decreto Ministeriale di attuazione del 1989).

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che le stesse indicazioni valgono anche per le erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose per le quali vi siano delle Leggi di regolazione delle intese con lo Stato italiano nelle quali sia prevista la deducibilità fiscale dal reddito complessivo delle erogazioni liberali, ma non vi sia alcun provvedimento riguardo alle modalità di documentazione, ai fini fiscali, di tali erogazioni. Si tratta delle erogazioni effettuate in favore dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati dalla Legge n. 116 del 1995, ed in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) che ha come Legge di riferimento la Legge n. 520 del 1995.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali in favore dell’Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI), infine, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa prevede che le persone fisiche possano dedurre dal reddito complessivo i contributi annuali versati alle Comunità medesime, relativi al periodo d’imposta nel quale sono versati, e le erogazioni liberali in denaro relative al medesimo periodo. In un Decreto Ministeriale del 1991 è previsto che i contributi annuali debbano risultare, ai fini della loro deducibilità fiscale:

  • dall’attestazione o dalla ricevuta di versamento in conto corrente postale, intestato alla comunità ebraica di appartenenza, con l’indicazione della causale di versamento e del periodo d’imposta al quale si riferiscono i contributi versati;
  • dalla quietanza liberatoria rilasciata dalla comunità ebraica di appartenenza su appositi stampati predisposti e numerati dalla comunità medesima con l’indicazione del numero della quietanza, delle generalità del soggetto che ha effettuato il versamento, dell’importo del contributo versato, della causale del versamento e del periodo d’imposta al quale si riferiscono i contributi versati.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le suddette modalità di documentazione deve ritenersi che valgano anche per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in favore delle Comunità ebraiche.

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