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Novità Irpef - Ires
23 Settembre 2016

Disciplina delle CFC: ecco i criteri per la comparazione dei regimi fiscali

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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate è intervenuto, con un Provvedimento del 16 settembre 2016, a definire i criteri per la determinazione, in via semplificata, dell’effettivo livello di tassazione applicato alle società estere controllate al fine della comparazione con la tassazione virtuale domestica (ossia con il livello di tassazione che verrebbe applicato in Italia).

Ricordiamo, a tale proposito, che il Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 (cosiddetto “Decreto internazionalizzazione”) ha modificato l’articolo 167 del TUIR prevedendo l’estensione dell’applicazione della disciplina delle CFC alle società estere controllate localizzate in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato (individuati in base a quanto disposto al comma 4 dell’articolo 167), qualora ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni (articolo 167, comma 8-bis, del TUIR):

  • le società controllate siano assoggettate ad una tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella alla quale sarebbero assoggettate se residenti in Italia;
  • le società controllate abbiano conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate interviene, come anticipato (e come previsto dallo stesso comma 8-bis dell’articolo 167 del TUIR) a dare attuazione a tale regola e, in particolare, a fissare i criteri per l’individuazione della prima condizione suddetta.

Secondo quanto stabilito nel Provvedimento, nella determinazione della tassazione effettiva estera, rilevano soltanto le imposte sul reddito dovute nello Stato nel quale è localizzata la società controllata, al lordo di eventuali crediti d’imposta per redditi prodotti in altri Stati.

Qualora tra lo Stato nel quale è situata la società estera controllata e l’Italia sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito rilevanti saranno quelle individuate in tale Convenzione o le imposte di natura identica o analoga che siano intervenute successivamente in sostituzione delle imposte individuate nella Convenzione.

In caso di società controllata situata in una Confederazione di Stati, verranno prese in considerazione, oltre alle imposte federali, anche le imposte sul reddito proprie del singolo Stato federato e delle amministrazioni locali, anche se non espressamente indicate nell’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con l’Italia.

Per la determinazione della tassazione virtuale domestica, invece, devono essere prese in considerazione l’Ires e le eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti d”imposta per redditi prodotti in Stati diversi da quelli di localizzazione della società controllata.

Nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono, quindi, specificati tutti gli ulteriori criteri da seguire per la determinazione della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale domestica.

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