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15 Aprile 2016

Dichiarazione precompilata 2016: ecco le prime indicazioni per accedervi

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2016, sono state definite le modalità di accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata da parte dei contribuenti e degli altri soggetti autorizzati.

In primo luogo, nel Provvedimento, è ricordato che i soggetti destinatari della dichiarazione precompilata sono i contribuenti che hanno percepito, per il 2015, redditi di lavoro dipendente ed assimilati o di pensione.

I contribuenti ed i soggetti delegati possono accedere alla dichiarazione precompilata, ma anche all’elenco delle informazioni riguardanti la dichiarazione disponibili presso l’Agenzia delle Entrate.

Per l’anno 2015, in particolare, sono stati inseriti dall’Agenzia delle Entrate, nelle dichiarazioni precompilate:

  • le quote di interessi passivi ed oneri accessori per i mutui in corso;
  • i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • i contributi previdenziali ed assistenziali;
  • i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare;
  • le spese sanitarie ed i relativi rimborsi;
  • le spese universitarie ed i relativi rimborsi;
  • i contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • le spese funebri;
  • le spese relative agli interventi di recupero edilizio ed agli interventi di riqualificazione energetica.

Nel Provvedimento, è, altresì, precisato che l’Agenzia delle Entrate individua i familiari fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni comunicate dai sostituti d’imposta tramite le Certificazioni Uniche.

Se tra le informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi non vi è anche l’indicazione di chi ha sostenuto le spese da riportare nella dichiarazione precompilata, le spese sono inserite nella dichiarazione dei redditi del familiare del quale risulta essere fiscalmente a carico colui al quale si riferiscono le spese medesime, nella misura corrispondente alla percentuale di carico. Sarà, poi, il contribuente che dovrà modificare la dichiarazione precompilata qualora il familiare non sia in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o qualora la spesa sia stata sostenuta da un soggetto diverso o qualora la spesa sia stata sostenuta in una misura differente.

Nel Provvedimento, è, inoltre, ricordato che possono accedere alla dichiarazione precompilata:

  • direttamente il contribuente, attraverso uno degli strumenti di autenticazione (credenziali dispositive Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, Carta Nazionale dei Servizi, credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o dalla Guardia di Finanza o dal sistema informativo di gestione ed amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione, credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate);
  • il sostituto d’imposta, un CAF o un professionista abilitato, specificamente delegati dal contribuente. Nel Provvedimento sono delineate tutte le modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate da parte di tali soggetti e le caratteristiche delle deleghe per l’accesso.

Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso alla propria dichiarazione, può inviare direttamente all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, la dichiarazione accettata o modificata o integrata, a partire dal 2 maggio 2016. Sarà l’Agenzia delle Entrate a rendere disponibili i risultati contabili della dichiarazione al sostituto d’imposta. Per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, sarà l’Amministrazione finanziaria ad effettuare direttamente gli eventuali rimborsi, sulla base del risultato finale della dichiarazione.

Da quest’anno, è riconosciuta anche la possibilità di presentare direttamente la dichiarazione precompilata in forma congiunta.

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