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12 Febbraio 2016

Dichiarazione dei redditi congiunta: i coniugi assumono tutti i rischi delle obbligazioni solidali

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 1463 del 27 gennaio 2016, si è pronunciata riguardo ad una controversia relativa ad una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta da due coniugi.

La moglie aveva ricevuto una cartella di pagamento, emessa a seguito della sentenza definitiva che aveva accertato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria in rettifica delle dichiarazioni congiunte presentate dal marito, poi deceduto.

In primo grado, era stato accolto il ricorso proposto dalla donna. In appello, invece, era stata data ragione all’Agenzia delle Entrate. In particolare, i Giudici di secondo grado avevano negato che fosse maturato il termine di prescrizione nei confronti della posizione della moglie. La Commissione Tributaria Regionale aveva anche negato che si potesse escludere la responsabilità solidale della donna per il fatto che il recupero a tassazione operato con gli avvisi di accertamento riguardava soltanto proventi occulti dell’attività imprenditoriale del coniuge.

La donna aveva così deciso di proporre ricorso in Cassazione. In particolare, aveva evidenziato nuovamente come l’accertamento aveva riguardato redditi alla cui produzione era completamente estranea. Sosteneva, inoltre, che l’instaurazione del giudizio nei confronti dell’avviso di accertamento a carico del coniuge, coobbligato solidale, non aveva interrotto la prescrizione del credito verso di lei, coobbligata rimasta estranea al giudizio.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le ragioni della contribuente. La Corte ha, in primo luogo, ricordato la normativa in materia, secondo la quale le somme dovute in virtù della dichiarazione congiunta devono essere iscritte a ruolo a nome del marito e gli accertamenti in rettifica devono essere effettuati a nome di entrambi i coniugi, con notifica eseguita al marito. I coniugi comunque sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, delle sopratasse, delle pene pecuniarie e degli interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

I coniugi, quindi, nel momento in cui decidono liberamente di presentare una dichiarazione dei redditi congiunta, assumono anche i rischi riguardanti la disciplina di questo istituto e, in particolare, sia i rischi riguardanti la notifica degli avvisi di accertamento al solo marito, sia i rischi riguardanti le conseguenze proprie delle obbligazioni solidali.

Gli effetti di una normativa di tal genere sono, pertanto, secondo la Cassazione:

  • la responsabilità solidale dei coniugi che hanno presentato la dichiarazione congiunta, anche nel caso in cui uno dei coniugi sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del coniuge che li ha dichiarati;
  • in caso di dichiarazione congiunta, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento e della conseguente cartella di pagamento impedisce qualsiasi decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie e, inoltre, comporta, a seguito dell’instaurazione del giudizio tra l’Amministrazione finanziaria ed il marito, l’interruzione della prescrizione anche nei confronti della moglie.

La Cassazione ha precisato che alla responsabilità solidale dei coniugi che hanno presentato una dichiarazione congiunta si applicano le regole ordinarie previste dal Codice Civile in tema di obbligazioni solidali. Quindi, trova applicazione anche la regola secondo la quale l’azione giudiziaria e la pendenza del giudizio nei confronti di uno dei condebitori solidali determina l’interruzione della prescrizione anche nei confronti dell’altro condebitore rimasto estraneo al giudizio.

Il ricorso proposto dalla contribuente è stato, pertanto, respinto e la donna è stata condannata anche al pagamento delle spese di giudizio.

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